AVVOCATO E OPERATORE LEGALE NEI PROCESSI PER I RICHIEDENTI ASILO

Le associazioni e le società sono ammesse a presentare proposte progettuali per quel che riguarda la questione dell’ accoglienza dei profughi. Gli enti locali proponenti si impegnano ad attivare servizi finalizzati all’accoglienza per raggiungere i seguenti obiettivi ai sensi dell’art 3 D.M 27/04/2015.

Per prima cosa devono fare collocamento in un luogo sicuro delle persone, devono avere supporto di mediatori linguistico – culturali, devono dare assistenza socio-psicologica e devono dare un orientamento legale. Infatti il manuale SPRAR stabilisce che gli enti locali (associazioni o società) che si occupano dei servizi di accoglienza devono avere a disposizione un operatore legale che sia un professionista del diritto che seguirà le procedure dinanzi alla Commissione di valutazione delle domande dei richiedenti asilo.

In tale fase non è necessario essere assistiti da un avvocato.

L’art 30 del D.M 10/08/2016 stabilisce che i servizi di accoglienza dello SPRAR hanno come obiettivo principale la conquista dell’autonomia individuale dei richiedenti protezione internazionale.

In effetti l’accoglienza integrata è costituita dai servizi garantiti obbligatori come l’orientamento e l’accompagnamento legale. L’operatore legale che può essere un avvocato o un professionista di diritto deve garantire l’orientamento e l’informazione legale sulla normativa italiana e europea in materia d’asilo.

Quello che sembra essere il punto più importante è garantire anche l’informazione sui programmi di rimpatrio assistito o volontario in caso di esito negativo della procedura legale per ottenere lo status di rifugiato. In tale caso è ritenuto possibile l’eventuale presentazione del ricorso avverso la decisione della commissione.

Se si fa riferimento alla Convenzione di Ginevra del 28/07/1951 ratificata da Italia con legge 24/07/1994 n.722 lo status di rifugiato deve essere riconosciuto qualora lo straniero abbia subito la violazione dei diritti umani fondamentali o abbia il fondato timore di essere personalmente perseguitato nel paese di origine.

In tale ottica chi intende chiedere il riconoscimento del predetto status deve provare il pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio non essendo sufficienti le dichiarazioni dell’interessato.

In virtù di tale presupposto si deve ritenere che la figura legale che deve affiancare il richiedente nel suo percorso debba necessariamente essere quella di un avvocato preferibilmente con esperienza già maturata in diritto dell’ immigrazione e non un semplice operatore legale.

Il diritto di asilo deve intendersi non tanto come un diritto alla permanenza e alla protezione nel territorio dello Stato quanto piuttosto come diritto dello straniero di accedere allo status di rifugiato politico. Il ricorso dello straniero avverso il provvedimento di diniego all’ asilo politico emesso dalla Commissione necessita della presenza di un avvocato.

Inoltre le controversie che riguardano il diritto di asilo rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di diritti soggettivi. In tale evenienza il richiedente asilo non può stare in giudizio senza essere rappresentato da un Avvocato.

La disciplina sullo status di rifugiato, invece, espressamente prevede la giurisdizione del giudice amministrativo. Per le questioni presentate alla Commissione Amministrativa è sufficiente la figura dell’operatore legale cosi previsto dallo SPRAR.

Dott.ssa Elena Hoxha

Studio Legale Franzetta Dassano

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