Decreto flusso di immigrazione per l’anno 2019

Il 9 aprile 2019 è stato pubblicato il decreto n. 84/2019 del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato Italiano per l’anno 2019.

L’art 1 del decreto prevede che sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo i cittadini extracomunitari entro una quota complessiva di 30,850 unità. Stabilendo le quote massime di stranieri non comunitari che possono fare ingresso in Italia come lavoratori subordinati, il decreto flussi svolge un ruolo fondamentale nella regolazione dei flussi migratori. Siccome nel 2018 non sono state utilizzate le quote a disposizione, nel 2019 un aumento di quote non è programmato. Si parla comunque di numeri molto inferiori di quelli degli anni precedenti.

Nell’ambito della quota massima indicata  sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato i cittadini non comunitari entro una quota di 12, 850 unità. Invece nell’ambito del lavoro stagionale sono ammessi in Italia 500 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano completato i programmi di formazione ed istruzione nei paesi di origine. Inoltre è autorizzata la conversione di 4750  permessi di soggiorno per  lavoro stagionale, 3500 permessi di soggiorno per studio o formazione professionale e 800 permessi di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo.

E’ consentito l’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo i cittadini non comunitari residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie:

  • imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana;
  • liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo;
  • artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale.

I termini per la presentazione delle domande decorrono per le categorie dei lavoratori non comunitari dalle ore 9:00 del 16 aprile 2019 e per le categorie dei lavoratori non comunitari dalle ore 9:00 del 24 aprile 2019.  Il termine ultimo per presentare le domande è il 31 dicembre 2019.

Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale previste dal presente decreto se non utilizzate possono essere suddivise sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro.

I  datori di lavoro che intendono assumere mediante il decreto flussi  devono fare domanda online sul sito del Ministero dell’interno al seguente indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it. Gli utenti devono autenticarsi tempestivamente sul portale rispetto alle date previste per l’invio delle domande accedendo esclusivamente con credenziali SPID.

Dott.ssa Elena Hoxha

Studio Legale Franzetta Dassano

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AVVOCATO E OPERATORE LEGALE NEI PROCESSI PER I RICHIEDENTI ASILO

Le associazioni e le società sono ammesse a presentare proposte progettuali per quel che riguarda la questione dell’ accoglienza dei profughi. Gli enti locali proponenti si impegnano ad attivare servizi finalizzati all’accoglienza per raggiungere i seguenti obiettivi ai sensi dell’art 3 D.M 27/04/2015.

Per prima cosa devono fare collocamento in un luogo sicuro delle persone, devono avere supporto di mediatori linguistico – culturali, devono dare assistenza socio-psicologica e devono dare un orientamento legale. Infatti il manuale SPRAR stabilisce che gli enti locali (associazioni o società) che si occupano dei servizi di accoglienza devono avere a disposizione un operatore legale che sia un professionista del diritto che seguirà le procedure dinanzi alla Commissione di valutazione delle domande dei richiedenti asilo.

In tale fase non è necessario essere assistiti da un avvocato.

L’art 30 del D.M 10/08/2016 stabilisce che i servizi di accoglienza dello SPRAR hanno come obiettivo principale la conquista dell’autonomia individuale dei richiedenti protezione internazionale.

In effetti l’accoglienza integrata è costituita dai servizi garantiti obbligatori come l’orientamento e l’accompagnamento legale. L’operatore legale che può essere un avvocato o un professionista di diritto deve garantire l’orientamento e l’informazione legale sulla normativa italiana e europea in materia d’asilo.

Quello che sembra essere il punto più importante è garantire anche l’informazione sui programmi di rimpatrio assistito o volontario in caso di esito negativo della procedura legale per ottenere lo status di rifugiato. In tale caso è ritenuto possibile l’eventuale presentazione del ricorso avverso la decisione della commissione.

Se si fa riferimento alla Convenzione di Ginevra del 28/07/1951 ratificata da Italia con legge 24/07/1994 n.722 lo status di rifugiato deve essere riconosciuto qualora lo straniero abbia subito la violazione dei diritti umani fondamentali o abbia il fondato timore di essere personalmente perseguitato nel paese di origine.

In tale ottica chi intende chiedere il riconoscimento del predetto status deve provare il pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio non essendo sufficienti le dichiarazioni dell’interessato.

In virtù di tale presupposto si deve ritenere che la figura legale che deve affiancare il richiedente nel suo percorso debba necessariamente essere quella di un avvocato preferibilmente con esperienza già maturata in diritto dell’ immigrazione e non un semplice operatore legale.

Il diritto di asilo deve intendersi non tanto come un diritto alla permanenza e alla protezione nel territorio dello Stato quanto piuttosto come diritto dello straniero di accedere allo status di rifugiato politico. Il ricorso dello straniero avverso il provvedimento di diniego all’ asilo politico emesso dalla Commissione necessita della presenza di un avvocato.

Inoltre le controversie che riguardano il diritto di asilo rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di diritti soggettivi. In tale evenienza il richiedente asilo non può stare in giudizio senza essere rappresentato da un Avvocato.

La disciplina sullo status di rifugiato, invece, espressamente prevede la giurisdizione del giudice amministrativo. Per le questioni presentate alla Commissione Amministrativa è sufficiente la figura dell’operatore legale cosi previsto dallo SPRAR.

Dott.ssa Elena Hoxha

Studio Legale Franzetta Dassano

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Diventare cittadini Italiani

La legge italiana prevede il termine di 10 anni di residenza come requisito per l’acquisto della cittadinanza. A mente dell’art 17/ter della legge n.91 del 5/02/1992, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è esercitato dagli interessati mediante la presentazione di una istanza all’autorità comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell’istante. L’istanza deve essere trasmessa al Ministero dell’Interno entro 30 giorni dalla data della presentazione. Prima del decreto legge Salvini i tempi di conclusione delle pratiche per la cittadinanza erano di 24 mesi, ai sensi dell’art 9 della legge 91/1992.

La recente riforma prolunga da 24 mesi a 48 mesi il termine per la conclusione dei procedimenti. Il termine cosi prolungato ha la stessa valenza sia per i procedimenti di concessione della cittadinanza per residenza sia per quelli di cittadinanza per matrimonio. In precedenza la cittadinanza per matrimonio contratto con cittadino italiano non potevano essere rifiutate trascorsi 2 anni della presentazione della domanda. Con la recente riforma le stesse potranno sempre essere rigettate anche con il decorso del termine massimo di 4 anni.

L’allungamento a 4 anni del termine per la Pubblica Amministrazione di definire il procedimento di cittadinanza è ritenuto da alcuni eccessivo. Anche se in conseguenza del continuo aumento delle istanze di riconoscimento e concessione della cittadinanza i tempi di attesa oltrepasseranno la soglia prefissata di 4 anni. Da questo si deve comunque tenere conto che la fase dell’istruttoria richiede la massima attenzione in quanto si riscontrano fenomeni di contraffazione dei documenti provenienti dai paesi di origine dei richiedenti. Si è vista cosi la necessità di allungare i tempi della cittadinanza de iure e de facto fino a 14 anni. A tale proposito per diventare cittadino italiano e allo stesso tempo europeo sarà una procedura sia più lunga che costosa anche per gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno a lunga durata.

Per quel che riguarda i figli nati in Italia da genitori non cittadini la legge esclude l’acquisizione della cittadinanza subito dopo la nascita. Tuttavia è concesso a questi ultimi di presentare richiesta di cittadinanza dopo il raggiungimento della maggiore età.

La legge, inoltre, stabilisce che il requisito della residenza è necessario per acquistare la cittadinanza. Il domiciliato non può avere la stessa valenza anche quando si tratta di studenti universitari in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio per i quali può essere facilmente provata la presenza nel territorio per il periodo di 10 anni richiesta dalla legge.

Le altre ragioni per le quali si è arrivato alla nuova riforma sono principalmente legate ai fenomeni di terrorismo, in modo da evitare l’acquisizione della cittadinanza italiana ed europea ai potenziali terroristi oppure ai ricercati della giustizia.

Dott.ssa Elena Hoxha

Studio Legale Franzetta Dassano

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