Se mamma e papà si fossero impegnati a farmi nascere più alta…!!!

Quante volte avremmo voluto misurare anche solo qualche centimetro in più…si donne…in particolare scrivo proprio a voi…magari per sentirci più attraenti senza sopportare il dolore di vertiginosi tacchi.

Purtroppo, ad una di noi, il desiderio di essere più alta di 160 cm. non è stato animato da una così futile ragione bensì dall’esigenza di ottenere un posto di lavoro che le permettesse di sostentarsi.

Questo è il caso di una donna candidata alla procedura di assunzione di personale con qualifica di Capo Servizio Treno a seguito di un bando emesso dall’azienda Trenitalia, tuttavia esclusa per deficit staturale.

Giunti in Cassazione, il giudice di legittimità non ha potuto far altro che confermare quanto già deciso in grado d’appello.

Infatti la Suprema Corte ha disposto che il limite staturale di 160 cm., indicato quale requisito indispensabile nella suddetta procedura di assunzione del personale, costituisca una discriminazione indiretta, in quanto “non oggettivamente giustificato né comprovato nella sua pertinenza e proporzionalità alle mansioni” di Capo Servizio Treno.

Pertanto, la summenzionata discriminazione indiretta è semplicemente fondata sul sesso e, purtroppo, noi donne siamo consapevoli che gli uomini molto spesso superano con “facilità innata” quel limite di altezza che molte di noi a stento riescono a raggiungere a piedi nudi.

Infatti la Corte, a sostegno di quanto suesposto, ha inoltre evidenziato che
allorquando una norma secondaria preveda una statura minima identica per uomini e donne in quanto presupponga la non sussistenza della diversità di statura riscontrabile, ictu oculi, tra i due sessi comportando, per l’effetto, una discriminazione indiretta a sfavore di queste ultime; il giudice ordinario incidentalmente ne apprezza la legittimità ai fini della disapplicazione valutando la funzionalità del requisito richiesto rispetto alle mansioni da doversi svolgere.

Tanto più che, nel caso di specie, l’azienda non ha assolto il proprio onere probatorio dimostrando la rigorosa rispondenza del limite staturale alla funzionalità ed alla sicurezza del servizio da svolgere avallando la necessità di una congrua giustificazione della statura minima in riferimento alle mansioni comportate dalla succitata qualifica.

Quindi donne, è ad oggi chiaro anche grazie all’intervento della nostra Suprema Corte come non sia necessario misurare 160 cm. (al pari dei nostri uomini) per poter assolvere al meglio le mansioni di Capo Servizio Treno.

Cosa servirebbero tanti centimetri in più per perlustrare il treno prima della partenza, disporre la chiusura delle porte e segnalare il via libera al macchinista del treno, controllare il possesso e la regolarità dei biglietti da parte dei passeggeri, timbrare i biglietti, fornire informazioni sugli orari ai passeggeri, disporre l’accensione e regolare le luci, il riscaldamento e l’aria condizionata, compilare rapporti sull’andamento del viaggio e sull’affollamento del treno, intervenire nel caso di comportamenti inopportuni da parte dei viaggiatori e segnalarli alla polizia ferroviaria nei casi più gravi…tutto fattibile anche con un’altezza di 158 cm..

Dott.ssa Silvia Giovanna Martini

Studio Legale Franzetta Dassano

Riproduzione riservata

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *