Interessante pronuncia in merito di occupazione del suolo pubblico per propaganda politica

Miei cari lettori, in questo periodo di elezioni Vi delizio con un’interessante pronuncia del nostro Illustrissimo Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Premetto fin da subito che non è mio intento persuadere al sostegno di alcun credo politico, bensì valorizzare i diritti della nostra Carta Costituzionale.

Tutto origina dal ricorso presentato da un partito candidato alle prossime elezioni elettorali al fine di veder dichiarare l’annullamento del provvedimento amministrativo con il quale il Comune non  concedeva l’occupazione del suolo pubblico per propaganda politica.

Per l’Amministrazione la concessione del suolo pubblico è subordinata al rilascio di una dichiarazione di rispetto dei valori antifascisti sanciti dal nostro ordinamento Repubblicano.

In particolare, è espressamente richiesto di ripudiare il fascismo ed il nazismo, aderire ai valori dell’antifascismo posti alla base della Costituzione Repubblicana, ovvero i valori di libertà, di democrazia, di eguaglianza, di pace, di giustizia sociale e di rispetto di ogni diritto umano.

Sennonchè, il partito ricorrente allegava alla propria istanza una dichiarazione difforme dal modello-tipo stilato dalla Pubblica Amministrazione omettendo l’espresso ripudio del fascismo e l’adesione ai valori dell’antifascismo.

Tuttavia, i giudici amministrativi rigettavano il suddetto ricorso in quanto i valori dell’antifascismo e della Resistenza nonchè il ripudio dell’ideologia fascista sono valori fondanti la Costituzione e la loro conseguente omissione configura un tacito inneggiare al sostegno degli stessi ideali ormai decaduti.

Pertanto, quantunque valori come il diritto di eguaglianza, riunione, associazione, manifestazione del pensiero nonché di associazione in partiti politici parimenti tutelati dalla nostra Carta Costituzionale non consentano di subordinare l’esercizio dei diritti civili e politici a dichiarazioni di adesione ai valori dell’antifascismo, il T.a.r. Piemonte disponeva una netta limitazione dei medesimi.

Infatti, a sommesso parere di chi scrive, non possono essere coartati diritti costituzionali come quello politico attraverso l’obbligo di adesione a valori predeterminati.

Invero, il ripudio attinge alla sfera interna dell’individuo che non può essere coartata dall’Amministrazione in assenza di comportamenti e manifestazioni esteriori che si pongano in contrasto con le norme costituzionali e con le leggi dello Stato.

Ad ogni modo, speriamo che nei casi a venire i giudici amministrativi si discostino da tale pronuncia riscontrando nella medesima una strettissima limitazione dei diritti politici che ciascuno di noi ha la possibilità di esercitare liberamente.

Avv. Silvia Giovanna Martini

Studio Legale Franzetta Dassano

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