La Professione Forense

La professione forense si trova da tempo in una situazione di difficoltà.

E’ un periodo in cui viene messa a dura prova la carriera forense.

Le aspettative iniziali dopo il conseguimento della laurea in giurisprudenza e la realtà successiva dell’esercizio della professione sono diverse.

L’avvocato dovrebbe essere una persona disponibile con la quale si può parlare, della quale ci si può fidare, prima di essere soltanto un tecnico del diritto.

La tutela del cliente è il traguardo di ogni incarico legale.

L’abilità in questo lavoro consiste nell’ascoltare, nel suggerire, nel consigliare, nel preparare la difesa.

L’avvocato deve amare il diritto, la propria professione, essere appassionato delle problematiche umane. Essere avvocati significa credere che la professione richiede sacrifici di ogni genere.

Il punto dolente è che la professione forense si è preoccupata di adeguarsi ai mutamenti sociali, culturali, e soprattutto economici che hanno influenzato la necessità di esistere nel tempo.

La professione si sta adeguando alle richieste del mercato legale oggi, poiché siamo in un mercato, anche se di servizi legali, siamo pur sempre dentro il circolo della domanda e dell’offerta. Pertanto chi ha successo oggi è chi meglio degli altri e prima degli altri riesce a proporre un’offerta anche in sproporzione con le modalità, i tempi e i costi.

Per la professione legale si suggerisce sempre un lavoro di team dove il singolo individuo venga valorizzato, una sorta di modello di studio legale in collaborazione. E’ necessario uno specialista che sappia gestire una specifica questione piuttosto che un avvocato generalista come un tempo.

Tutto ciò porta gli studi legali ad organizzarsi in una forma di associazione. L’avvocato, inoltre, oggi deve avere una mentalità manageriale, diventare manager di se stesso, della propria organizzazione e delle relazioni con i clienti. Alla fine uno studio legale è una azienda composta di varie figure, avvocati, manager per gestire i collaboratori, una figura che si occupa di gestire le riunioni, una figura responsabile delle Risorse Umane.

L’avvocato dovrà sviluppare doti imprenditoriali per sapere gestire le relazioni con i clienti, mantenere un network di contatti. La logica aziendale deve guidare uno studio legale per potere essere parte di un mercato e competere con le regole dettate dallo stesso. Inoltre deve essere mantenuta una qualità di servizi, la preparazione dei professionisti, la conservazione delle relazioni umane con il cliente.

I liberi professionisti in generale, e specialmente gli avvocati devono sapere gestire la professione con la diligenza richiesta, secondo le regole del codice deontologico e le norme di etica. L’etica professionale richiede un comportamento adeguato alle circostanze.

Gli avvocati che si comportano da piccoli commercianti, che vendono servizi online e offline a basso costo influenzano in modo negativo la professione forense. Se stiamo a vedere la fatica e gli anni di studio che impiega questa professione si capisce che non può essere trattata con modalità cosi “cheap”.

Inoltre non si deve dimenticare la passione che ognuno di noi mette nel suo lavoro non sempre retribuito come si deve. Tuttavia, come in ogni altra professione, le cose veramente importanti sono l’ integrità, la dignità, la lealtà e la correttezza, sapere fare il proprio dovere, sapere la valenza pubblica di quello che realmente si fa per aiutare le persone che si trovano nella necessità di richiedere un aiuto per ottenere quello che gli spetta di diritto.

Deve essere cambiata, modificata, mutata l’idea che la figura dell’avvocato non ha mai riscosso grande simpatia tra le persone, come diceva Marziale in uno dei suoi epigrami ammonia “petit patronus, saluas, censeo sexte creditori” meglio pagare il creditore che  dare il proprio denaro all’avvocato. Per questa professione serve una lunga esperienza, una conoscienza da professionista e una riflessione prima di dare un parere, serve assumere una grande responsibilità nei confronti del cliente. La collaborazione efficace tra gli attori legali è molto importante .

Avete presente i chicchi della melagrana, rossi e perfetti, coperti dalla buccia forte e resistente, cosi deve essere intesa una associazione di professionisti. Tutti siamo parte di uno team, siamo artisti di questa antica professione, artisti per risolvere le problematiche, per trovare una soluzione, per soddisfare ogni richiesta , per essere sempre laddove c’è necessità, sempre in prima linea, sempre in dibattimento, in rispetto della magia del contraddittorio, come avversari e nello stesso tempo colleghi che difendono il diritto.

La professione forense significa serietà, dedizione, passione, giustizia, rispetto dei diritti altrui, protezione dei diritti, umanità , tutti valori che non possano mai essere equiparati alla verità materiale che viviamo . La materia prima di questa professione è l’aiuto che diamo ai meno fortunati di noi, una missione piuttosto che una professione.

Dott.ssa Elena Hoxha

Studio Legale Franzetta Dassano

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Piccioni: Colombe della pace o untori?

L’immaginario collettivo identifica i piccioni con la “colomba della pace” oppure con i “due cuori ed una capanna”, tuttavia il proliferare di questi volatili nelle nostre città porta notevoli problemi oltre che all’arredo urbano ed ai monumenti, anche e soprattutto alla salute delle persone, infatti si stimano in oltre 60 le malattie trasmissibili all’uomo da parte dei piccioni.

A tale proposito è di questi giorni la notizia che il Tribunale di La Spezia ha condannato una sessantenne, abituata a dare da mangiare ai piccioni che per tale motivo affollavano il suo balcone e quelli dei vicini, ad un anno e due mesi di reclusione, con la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento del risarcimento alla parte civile, quantificato dal giudice in 5 mila euro. La parte civile era rappresentata da una signora, vicina di casa, che aveva contratto una malattia portata da un parassita dei piccioni. La stessa sessantenne era già stata sanzionata in precedenza per aver fatto in modo che nel cortile del condominio in cui abita (e da cui per altro dovrà allontanarsi entro 60 giorni) stazionassero numerosi volatili molti dei quali vistosamente insani ed ammalati.

Per evitare il proliferare dei piccioni molti Comuni italiani hanno emanato diverse ordinanze che oltre a vietare di “pasturare” i volatili impongono ai condomini di porre in essere tutti quegli accorgimenti volti a tenerli lontani dagli abitanti quali l’apposizione di strisce d’aghi o di cavi elettrici a basso voltaggio oppure dissuasori ad ultrasuoni, mentre le amministrazioni comunali provvedono alla somministrazione agli stessi di antifecondativi. Un Comune aveva avviato una campagna di abbattimento dei dannosi volatili, campagna subito annullata per le ovvie rimostranze degli animalisti.

Ora, viene da chiederci come possa difendersi da eventuali malattie un condomino che, anche in assenza di chi dia mangiare ai piccioni, si senta minacciato nella propria salute dal gran numero di volatili che annidano nel proprio condominio. Egli potrà chiedere all’Amministratore di mettere lo specifico punto all’ordine del giorno dell’assemblea che dovrà deliberare con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 500 millesimi e ciò in quanto si tratta di un intervento volto a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici (art. 1136, 2° c., c.c. in relazione all’art. 1120, 2° c. n. 2, c.c.).

In conclusione: se non si vuole “finire dentro” per far vivere e proliferare i piccioni “fuori”, evitiamo di renderci complici di una proliferazione indiscriminata di quei volatili che potrebbe essere nociva alla salute di tutti.

Avv. Maria Franzetta

Studio Legale Franzetta Dassano

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Rieccoci

Rieccoci, siamo ritornati dalle Vacanze estive ed abbiamo è vero tardato con il pubblicare dei nostri Articoli, ma siamo stati presi da svariate attività per offrire sempre un servizio migliore “al cittadino”.

Quali queste novità?

In prima battuta da oggi presso il Nostro Studio è attiva un’associzione di Consumatori, Consumitalia.

A breve sarà attivo un servizio di CAF e di Patronato, funzionale ai Cittadini ed allo Studio.

Inoltre è entrata a far parte dello Studio la Dottoressa Chiara Moliterni, Assistente sociale, ed a breve un suo articolo per descrivervi le attività specifiche degli Assistenti Sociali soprattutto in uno Studio Legale.

Da Gennaio inoltre sarà attiva una nostra nuova sede in Lombardia, a Monza, questo sempre per essere vicini a tutti Voi.

Saranno finite le novità?

No ovviamente, ma per sapere cosa “bolle in Pentola” dovrete aspettare ancora un poco, anche perchè quando facciamo qualcosa lo dobbiamo sempre fare bene, quindi stiamo perfezionando tutto prima di proporvelo.

Detto ciò non mi resta che augurarvi una buona lettura del nostro Blog, e…di quando in quando passate anche a dar un’occhiata al nostro Sito, poichè a breve….novità anche in quello!!!

A presto

Gianmarco Dassano

Studio Legale Franzetta Dassano

Verso la Sharing Economy Act

A seguito delle problematiche legali emerse ed ai momenti di tensione verificatisi talvolta sfociati in violenti episodi di guerriglia urbana, pren­diamo esempio dal caso Uber in riferimento al quale, il Tribunale Civile di Milano con decorrenza maggio 2015 ha disposto il blocco su tutto il territo­rio nazionale della prestazione del servizio considerandone gli operatori  alla stregua di concorrenti sleali, valutandone anche la possibile aggravante dell’elusione fiscale. Vedi anche il caso Airbnb piattaforma telematica, il quale continua a subire attacchi da parte di albergatori e di Associazioni di Categoria.

Per motivi appena brevemente indicati, sembra una necessità impro­rogabile, l’adozione di un quadro normativo aggiornato, in grado di tenere in conside­razione e disciplinare i cambiamenti che le piattaforme on line stanno ap­portando giorno dopo giorno. Nonostante l’accreditamento de facto del fe­nomeno, risulta più che evidente l’assenza di regole chiare ed omoge­nee, in grado di regolare in modo univoco la materia.

E’ questo, dunque, un fenomeno talmente importante da avere attirato l’attenzione delle Istituzioni nazionali e sovranazionali. La Commissione Europea, nel giugno 2016, ha emesso due Comunicazioni COM (2016) 288 e COM (2016) 356, spingendo in tal modo i paesi membri a definire un in­sieme di regole volte ad eliminare le ambiguità o i vuoti normativi rispetto alle nuove situazioni e fattispecie che si sono create grazie al sempre mag­gior e repentino sviluppo dell’economia collaborativa.

La Commissione, si legge nel documento denominato An European agenda for the collaborative economy, ha apprezzato l’importanza della sharing economy ed ha ritenuto che questa, se promossa e sviluppata in modo responsabile, equilibrato e sostenibile, possa dare un contributo im­portante alla crescita e all’occupazione nell’Unione Europea.

Ciò può avvenire esclusivamente rispettando la normativa nazionale di riferimento. Ma è proprio su questo punto che nascono i primi dubbi. Innan­zitutto perché molti Stati membri non hanno ancora adottato una specifica normativa, secondariamente perché la sharing economy rende meno nette le distinzioni tra consumatore e prestatore di servizi, lavoratore subordinato e autonomo, prestazione di servizi a titolo professionale e non professionale. L’invito che la Commissione rivolge agli Stati membri è quello di riesami­nare la normativa nazionale vigente al fine di garantire che i requisiti di ac­cesso al mercato continuino ad essere giustificati da un obiettivo legittimo e siano anche necessari e proporzionati. Divieti assoluti, continua la Commis­sione, nonché restrizioni quantitative all’esercizio di un’attività costituiscono normalmente misure di ultima istanza che in generale dovrebbero essere ap­plicate solo se e laddove non sia possibile conseguire un legittimo obiettivo di interesse generale con una disposizione meno restrittiva. Gli Stati mem­bri, pertanto, devono agevolare e sostenere lo sviluppo della sharing eco­nomy evitando, laddove non sia del tutto indispensabile, di applicare restri­zioni o veti.

Ed è proprio grazie alla sharing economy che si è potuto assistere alla nascita e allo sviluppo delle cosiddette piattaforme di collaborazione, ossia intermediari che mettono in comunicazione, attraverso un marketplace, i prestatori e gli utenti ed agevolano le transazioni tra di essi. Negli ultimi anni si è registrata una notevole crescita di tali piattaforme. Ognuna di esse è specializzata in una specifica attività. Un primo e significativo passo in tale direzione è stato fatto con la proposta di legge italiana n. 3564 (attual­mente in corso di esame in commissione) presentata il 27 gennaio 2016 alla Camera dei deputati da un gruppo di parlamentari appartenenti all’ “Inter­gruppo innovazione tecnologica”, con il professato scopo di disciplinare le piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi.

Le sopracitate comunicazioni della Commissione è successiva alla ste­sura della proposta di legge n. 3564/2016, e di fatto contiene indicazioni, suggerimenti, ma non direttive e su alcuni aspetti evidenzia i rischi dei possibili divieti. La proposta di legge dovrebbe, quindi, tener conto ed adeguarsi per quanto necessario al contenuto delle Comunicazioni della Commissione.

La proposta di legge contiene anche alcune disposizioni per la promo­zione dell’economia della condivisione, ossia l’utilizzo comune di una ri­sorsa, come ad esempio beni di consumo, mezzi di trasporto, ma anche pro­dotti digitali, spazi ed immobili commerciali e non come la casa e l’ufficio, competenze e servizi di vario genere; inoltre, la proposta suddetta reca di­sposizioni riguardanti anche la relazione peer to peer (ossia il rapporto oriz­zontale tra i soggetti coinvolti che si distingue dalle forme tradizionali di rapporto tra produttore e consumatore, volto a rispondere a nuovi bisogni, tra cui, ad esempio, la crescente necessità di interagire negli scambi in una modalità più partecipativa) e la presenza di una piattaforma digitale che supporta tale relazione fungendo da market place, ovvero un luogo d’incon­tro virtuale in cui, sovente, è presente anche  un meccanismo di reputazione digitale e le transazioni avvengono tramite pagamento elettronico.

La proposta di legge n. 3564/2016 è preceduta da una corposa intro­duzione, prima nel suo genere in Europa e già ribattezzata Sharing Economy Act, abbreviato in SEA, condensata in 12 articoli che costituiscono soluzioni di “compromesso”  tra istanze corporativistiche, liberalismo economico e protezione dei consumatori. L’intento, come detto, è quello di trovare un compromesso in grado di gestire le nuove piattaforme digitali in una logica di integrazione con il mercato tradizionale.

Limitando questo elaborato all’analisi dei punti salienti, il disegno di legge prevede principalmente: l’obbligo di iscrizione delle piattaforme sha­ring ad un registro elettronico nazionale, previa presentazione di un docu­mento di policy aziendale attraverso cui esplicitare le condizioni contrattuali e la devoluzione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) del compito di regolare e vigilare sull’attività delle piattaforme di­gitali dell’economia della condivisione. Infatti, attraverso l’istituzione di un registro elettronico, le piattaforme dovranno ottenere l’approvazione proprio dall’AGCM che, in sostanza, valuterà la sussistenza di incongruenze ed eventuali violazioni normative o concorrenza sleale nei confronti dei settori tradizionali. Inoltre, in materia fiscale, è prevista la denominazione del red­dito percepito da attività di sharing economy come «reddito da attività di economia della condivisione non professionale», con applicazione di un’imposta del 10% per redditi che non superino i diecimila euro. I redditi superiori a diecimila euro sono, invece, cumulati con i redditi da lavoro di­pendente o da lavoro autonomo e a essi si applica l’aliquota corrispondente. I gestori operano, in relazione ai redditi generati mediante le piattaforme di­gitali, in qualità di sostituti d’imposta degli utenti operatori.

Di notevole interesse l’articolo 4, che si sofferma su alcuni dettagli che servono a definire cosa rientri nel concetto di sharing economy e che cosa no. Per esempio, non rientrano in questa tipologia i servizi per i quali il ge­store stabilisce una tariffa fissa.

Anche altri paesi europei hanno varato o stanno discutendo normative di regolamentazione, promozione e monitoraggio del fenomeno. In Belgio è in vigore dall’1 luglio 2016 un trattamento fiscale di vantaggio per i redditi marginali dell’economia collaborativa, approvato con la Loi programme du 1 juillet  2016. In Francia, la legge sull’economia digitale in votazione il 27 settembre 2016 al Senato, comprende disposizioni sulla fiscalità degli individui che utilizzano le piattaforme collaborative oltre i 5000 euro.

Nel Regno Unito, il governo già a marzo 2015 ha formulato delle rac­comandazioni basate su un’analisi indipendente con implicazioni anche per la produzione di statistica ufficiale e favorito la condivisione degli immo­bili a Londra attraverso il Deregulation Act, mentre nella primavera 2016 ha incluso nella legge di bilancio uno “sconto” fiscale aggiuntivo per le atti­vità marginali basate sulle piattaforme digitali.

Dott.ssa Luana Tumbarello

Studio Legale Franzetta Dassano

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Benvenuti su “Il diritto intorno al cittadino”

Sappiamo che è così, ma spesso ce ne dimentichiamo e solo quando capita qualcosa che a noi non piace od è contraria alle nostre idee e pensieri, allora invochiamo il Diritto, ed in taluni casi ci rivolgiamo a Professionisti del settore per vedere tutelati quelli che sono i nostri Diritti.

Il Diritto quindi è fondamentale nella vita di tutti noi, regola qualsiasi andamento di questa, e spesso non ce ne rendiamo conto e lo consideriamo superficialmente.

Anche gli operatori del Diritto iniziamo spesso a considerarli come coloro che “non lavorano” ma che fanno un qualcosa di scontato, ma questi sono fondamentali per poter interpretare, essendo in un paese in cui la Legge va interpretata, quello che possiamo e quello che non possiamo fare nel rispetto del diritto di ognuno.

Nel Diritto siamo immersi fin ancora prima della nostra nascita ( Procreazione assistita o p. in vitro) ed il Diritto ci accompagna fin oltre la nostra morte ( diritto delle successioni), Tutta la nostra vita è “nel Diritto”.

Quindi cari lettori, questo spazio su questa autorevole pubblicazione, nasce proprio per affrontare varie tematiche tutte specifiche od inerenti all’alveo del Diritto o riconducibili a questo, cercando in primis di dare risposte a curiosità su di esso, e informare sulle novità legislative, per commentare sentenze o leggi, per informare e commentare degli Istituti del Diritto o Leggi particolari che ritroviamo nella vita di tutti i giorni e che con la giusta informazione ci possano risultare utili, od anche solo per affrontare temi di attualità Giuridica o che con il Diritto ha ben a che fare, insomma, trattazione globale, come è nello spirito dello Studio.

Nasce anche con un secondo fine, meno espresso ma recondito in quello che facciamo, e passatemi è più una battaglia personale che il nostro Studio porta avanti ossia, cercare di ridare valore, professionalità ed autorevolezza alla Professione che riteniamo sia la più bella ed affascinante che ci sia e che purtroppo è da tempo bistrattata.

Lo spazio è a cura dello Studio Legale Franzetta Dassano che ho l’onore di Dirigere, quindi le pubblicazioni saranno inerenti a quanto sopra a 360° e fatte ad opera di nostri Collaboratori e Componenti del nostro Studio, Avvocati, Praticanti, Consulenti e professionisti di varia natura, Esperti in quella determinata Materia o per quella determinata questione affrontata, potranno anche essere effettuate a più mani in maniera trasversale, non ci mettiamo limitazioni, quindi mi preme informarvi, che ci impegneremo per pubblicare articoli in Italiano e non nella lingua più cara e semplice per noi che è il “Legalese”, cercando quindi di evitare richiami a Leggi o citazioni legali o quanto possa essere più difficile nella comprensione, per rendere il Diritto semplice per tutti, vi chiedo però, citando il Diritto d’Autore, di non divulgare “in tutto od in parte” quanto contenuto nelle pubblicazioni, poiché sono proprie dell’Autore.

Ora però Vi chiedo anche un aiuto, come vi ho detto lo spazio è tenuto dal nostro Studio Legale, e si sa che gli Avvocati se devono affrontare un argomento generico scrivono tanto e parlano tanto toccando i problemi solo in maniera appunto generica e non entrando nel caso pratico, questo perché il Diritto è generale ed astratto, ed è passibile di varie e varie interpretazioni, una questione affrontata può essere a favore di uno ma basta un non nulla che può passare a sfavore di quello, percui diventa difficoltoso addentrarsi nella specifica di ogni singola questione, ma chiamandosi questo spazio “Il diritto intorno al cittadino”, penso che sia giusto che oltre a scrivere di quello che desideriamo nel rispetto a quanto sopra enunciato, siate voi a darci spunti e farci richieste specifiche, sottoponendoci unicamente dei temi, per far in modo che ci sia un dialogo tra noi e voi.

Le domande e richieste potrete indirizzarle alla Redazione di Quotidiano Piemontese o direttamente a noi alla mail [email protected], ma vi avverto fin d’ora che, nel rispetto della Professione e del Codice Deontologico Forense a noi caro, e non ultimo del lavoro di ogni singolo Professionista, non volendo in alcun modo fare concorrenza sleale, risponderemo alle richieste in maniera generale e non particolare, non citando ovviamente chi ci ha posto la questione, ma unicamente trattando appunto genericamente quello o quell’altro aspetto del Diritto o questione, cercando di consegnare nelle mani del lettore un buono strumento di conoscenza a misura sua.

Benvenuti su “Il diritto intorno al cittadino”e buona lettura.

 

Gianmarco Dassano

General Manager dello Studio Legale Franzetta Dassano