IL NOSTRO INQUILINO MOLESTA I VICINI? NOI GLI RISOLVIAMO IL CONTRATTO!

Dopo il lockdown, dopo un’estate torrida e con il timore di nuove restrizioni alla nostra vita di relazione ed al nostro lavoro, può capitare che crescano intemperanze tanto all’interno delle famiglie quanto tra coinquilini di uno stesso condominio.

E’ il caso, avvenuto effettivamente, di chi, preso da astio nei confronti del suo vicino di casa, aveva iniziato ad insultarlo, ad affiggere alla porta del suo alloggio cartelli ingiuriosi e ad imbrattare la porta ed il muro. Queste manifestazioni di disistima non sono piaciute  al destinatario delle stesse che ha chiesto al proprietario dell’alloggio abitato dal vicino insolente di intervenire per far sì che cessassero tali azioni poste in essere nei suoi confronti.

Il proprietario dell’alloggio locato al signore un po’ maleducato lo ha citato in giudizio chiedendo che venisse dichiarato risolto il contratto per fatto e colpa del conduttore.

La causa, dopo il primo grado e l’appello, è approdata in Cassazione e la Suprema Corte, con sua ordinanza 20 ottobre 2020 ha stabilito che il comportamento tenuto dall’inquilino costituisce inadempimento contrattuale in quanto concretizza un abuso della cosa locata ed il proprietario dei muri avrebbe dovuto rispondere verso gli altri per fatto proprio se non avesse risolto il contratto.

E’ una sentenza che afferma che nel caso di specie ci troviamo di fronte ad una violazione dell’art. 1587 c.c. che stabilisce che il conduttore deve servirsi della cosa (nel nostro caso dell’immobile locatogli) per l’uso determinato nel contratto o per l’uso che può altrimenti desumersi dalle circostanze. Fare rientrare nella violazione di questa previsione la maleducazione di un inquilino nei confronti di altri coinquilini ci pare una tesi piuttosto ardua, tuttavia è un precedente che potrà servire a quei proprietari locatori che, a volte, vengono subissati dalle lamentele degli altri abitanti del condominio per atteggiamenti scorretti ed incivili dei propri conduttori.

Avv. Maria Franzetta

Studio Legale Franzetta Dassano

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Sfratti: fermi tutti fino alla fine di dicembre!

Con una mossa a sorpresa il Parlamento, nel convertire in Legge il Decreto cosiddetto “Cura Italia” che, tra gli altri provvedimenti, per venire incontro alla popolazione colpita dalla pandemia, prevedeva la sospensione delle esecuzioni degli sfratti fino al 31 agosto 2020 in modo da consentire a chi fosse sfrattato di riuscire a reperire altra sistemazione, ha “prorogato la proroga” fino al 31 dicembre 2020.

Non è compito di chi scrive prendere posizione sulla giustezza del provvedimento o meno, cosa che lascio fare ai lettori, è mio compito spiegare in cosa consista questa proroga e come opera.

Innanzitutto v’è da fare un distinguo: una cosa è la convalida dello sfratto che è emessa dal Giudice ed ha la forza di una sentenza, altro è l’esecuzione della convalida che viene posta in essere dagli Ufficiali Giudiziari, una volta che il Giudice ha convalidato lo sfratto e lo ha dichiarato esecutivo e nel caso di diniego da parte dell’inquilino. Gli Ufficiali Giudiziari notificano a quest’ultimo il giorno in cui si recheranno presso l’immobile oggetto dello sfratto per provvedere a riconsegnarlo al proprietario.

La Legge 17 luglio 2020 n. 77, tra le altre norme, ha previsto che venga sospesa fino al 31 dicembre 2020 questa seconda fase dello sfratto quindi, anche se il Giudice ha emesso un provvedimento di rilascio e la data indicata dallo stesso giudice per l’esecuzione volontaria è già spirata, gli Ufficiali Giudiziari non potranno intervenire per eseguire forzatamente il provvedimento stesso.

La proroga delle esecuzioni, quindi, non sospende l’emissione dei provvedimenti di sfratto da parte del Giudice né impedisce che il proprietario dell’immobile possa proporre una causa di sfratto, impedisce unicamente l’intervento degli Ufficiali Giudiziari che, anche se avevano già fissato e comunicato allo sfrattato la data in cui sarebbero intervenuti, dovranno soprassedere alla stessa e rifissarla a partire dal 1 gennaio 2021.

Prima della Legge cosiddetta “equo canone” e per diversi anni successivamente alla stessa, era invalsa l’abitudine per i vari Governi che si succedevano a Palazzo Chigi di prorogare l’esecuzione degli sfratti pronunciati per finita locazione o per necessità mentre venivano eseguiti normalmente gli sfratti basati sulla morosità del conduttore. La Legge 77/2020 prevede che siano sospese le esecuzioni di tutti i provvedimenti di sfratto compresi quelli per morosità e riguarda tanto le locazioni abitative quanto quelle diverse dall’abitazione.

Una piccola notazione a margine di questa notizia: le proroghe precedenti cui ho appena accennato erano state oggetto di vari ricorsi alla Corte Costituzionale che, in più occasioni, ne aveva dichiarato l’illegittimità per essere contrarie al dettato della nostra Costituzione.

Avv. Maria Franzetta

Studio Legale Franzetta Dassano  

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