QUANDO IL WEEKEND DURA MESI

Tempo di “coronavirus”, tutti a casa. La famiglia, come nei tempi passati quando uno stipendio solo bastava alle necessità familiari, si ritrova insieme organizzandosi una vita differente, meno frenetica, ritrovando il piacere del dialogo e della condivisione di compiti, gioie e dolori. Tuttavia, anche la vita in comune da mattina a sera, così come l’ospite ed il pesce, dopo tre giorni puzza, ed ecco che iniziano i primi screzi e le prime incomprensioni e ben presto si giunge all’esasperazione dovuta alla clausura forzata e, naturale conseguenza, a comportamenti  ingiuriosi e violenti .

Nella maggior parte dei casi è l’uomo che, non abituato alla ristrettezza delle mura domestiche, si lascia prendere dalla rabbia che sfocia nell’ira nei confronti di chi gli sta accanto, moglie o compagna di vita provocando gesti violenti ed inconsulti che, sovente, portano a gesti estremi.

Nel luglio 2019 è stata promulgata la L. 69/19 meglio nota come “Codice Rosso” che ha introdotto delle disposizioni in materia penale e di procedura penale a tutela delle vittime della violenza domestica. Tuttavia, non sempre, specie le donne, sono propense a denunciare chi, nel chiuso delle mura domestiche, si rende colpevole di atti violenti nei loro confronti o nei confronti dei figli (violenza su questi ultimi è anche quella di dover assistere alla violenza  sulla madre) per un qualche senso di pudore, per evitare che i figli possano un domani rimproverarle di avere fatto “andare in carcere” il padre o nella speranza che le cose volgano al meglio. In questi casi, sovvengono le previsioni del codice civile che agli artt. 342 bis e 342 ter  (introdotti con la L. 154/2001- misure contro la violenza nelle relazioni familiari) che  disciplina gli “ordini di protezione contro gli abusi familiari”. in particolare si afferma che “quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, [qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d’ufficio], su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’art. 342 ter”.

Quali sono questi provvedimenti?

Innanzitutto l’ordine di cessazione della condotta pregiudizievole, inoltre può disporre: l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, ove occorra l’intervento dei servizi sociali o di un centro di mediazione familiare, l’intervento di associazioni che sostengano le vittime (donne o minori) di abusi o maltrattamenti, il pagamento di un assegno periodico a favore delle persone conviventi che, a causa dell’allontanamento del congiunto, si trovino prive di mezzi di sostentamento.

L’ordine di protezione può avere durata fino ad un anno prorogabile per il tempo strettamente necessario qualora ne ricorrano gravi motivi.

Queste misure di protezione stabilite dalla legge civile non vanno ad intaccare quella che viene conosciuta come “fedina penale” del colpevole degli abusi e quindi non gli inibiscono di svolgere quei lavori che prevedono la condotta irreprensibile dal punto di vista penale o di partecipare a concorsi in cui è richiesto il certificato penale “pulito”, ma hanno la stessa forza coercitiva degli ordini emessi dal giudice in sede penale in quanto qualora dovessero essere disattesi scatterebbe la denuncia in quella sede.

Avv. Maria Franzetta

Studio Legale Franzetta Dassano

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