Quando una coppia si separa sorge il problema, in presenza di figli, dell’affidamento degli stessi e del loro collocamento presso un dei genitori con la determinazione delle modalità di visita da parte dell’altro genitore.
Con la Legge 54 del 2006 è stato introdotto l’affidamento condiviso, cioè i minori vengono affidati ad entrambi i genitori al fine di “mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi”, contrariamente a quanto avveniva in precedenza che venivano affidati esclusivamente ad un genitore, di solito la madre, mentre l’altro era chiamato ad assumere insieme al genitore affidatario le decisioni più importanti mentre quelle di routine venivano prese dal genitore affidatario. Con l’introduzione dell’affido condiviso il Giudice, mentre decide sulla residenza dei figli minori collocandoli presso l’abitazione di un genitore, determina i tempi e le modalità per garantire ai figli la presenza anche presso l’altro non collocatario.
Di recente, i vari Tribunali stanno cercando di interpretare il dettato della legge nel senso che debba essere garantito a ciascun genitore il coinvolgimento quotidiano nell’educazione dei figli facendo diventare la residenza in cui sono collocati gli stessi un elemento meramente anagrafico mentre il domicilio dei minori diventa quello di entrambi i genitori.
In questa ottica sta facendosi largo anche da noi un istituto di diritto americano che di recente è stato modello ispiratore di un decreto del Tribunale civile di Parma: stiamo parlando del Shared Custody che in italiano suona come Custodia Condivisa. In effetti esso è un affidamento condiviso con tempi di frequentazione uguali per ciascun genitore.
Il Tribunale di Parma, chiamato a regolamentare la potestà genitoriale ed il diritto di visita per il genitore non collocatario in un caso di affido condiviso in cui i genitori erano animati da forte conflittualità, ha applicato i principi della cosiddetta “Shared Custody” suddividendo in maniera paritetica tra i genitori i tempi di frequentazione nell’interesse dei minori che avevano trovato un equilibrio nel frequentare alternativamente le abitazioni di entrambi. Il Tribunale ha suddiviso i turni di frequentazione dei minori a settimane alternate decidendo che una settimana il padre possa tenere i figli dal martedì al mercoledì mattino e dal venerdì al lunedì mattino (quattro pernottamenti) mentre l’altra dal martedì al venerdì mattino (tre pernottamenti).
Nello stesso decreto il tribunale indica ai genitori alcune linee guida nell’interesse dei figli quali, ad esempio, mantenere una comunicazione con i figli, essere collaborativi tra di loro, contattare immediatamente l’altro in caso di emergenza, essere flessibili nel sostenere la relazione degli stessi con l’altro genitore. Queste e le altre contenute nel decreto sono statuizioni che si rifanno al buon senso ed all’interesse primario dei figli.
Infine il decreto in esame prevede che, considerata la frequentazione paritetica fra i genitori, il mantenimento dei figli spetta a ciascun genitore nei periodi di rispettiva permanenza senza riconoscimento all’uno o all’altro di alcun assegno a titolo di concorso nel mantenimento dei minori, mentre le spese straordinarie mediche e scolastiche spettano a ciascun genitore nella misura del 50%. (Tribunale di Parma 14 maggio 2018).
Questo decreto, ultimo in ordine di tempo e successivo ad altra statuizione simile da parte del Tribunale di Brindisi (1017), ha accolto il principio dello Shared Custody e si auspica che altri Tribunali vogliano uniformarsi all’istituto di oltre oceano al fine di fare in modo che il genitore “non collocatario” non sia relegato al ruolo di “ufficiale pagatore” e sporadico giocattolo per i propri figli ma giochi un ruolo più importante che è quello che gli viene riconosciuto all’interno della famiglia non in crisi-
Avv. Maria Franzetta Dassano
Studio Legale Franzetta Dassano
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