“ora che siamo, finalmente, separati, sai che ti dico? Durante il matrimonio ti ho tradito con Giovanni!”
Inutile ripicca e magra consolazione per l’ex moglie e guai in vista per l’amante che potrebbe vedersi citare in giudizio e condannare al risarcimento dei danni a favore del marito tradito.
E’ quanto è avvenuto al Sig. Tizio che, in costanza di matrimonio della signora Nevia con il signor Caio, aveva avuto una relazione con Nevia che, una volta ottenuta la separazione da Caio ha pensato bene di fargli del male raccontandogli del tradimento e inducendo, di conseguenza, Caio a dubitare della sua paternità nei confronti del figlio nato nel periodo in cui Nevia intratteneva la tresca con Tizio. Caio, sentendosi leso negli affetti e nell’onore ha citato in giudizio Tizio per sentirlo condannare al risarcimento dei danni morali subiti a causa del comportamento di Tizio e Nevia.
La vertenza è giunta all’attenzione della suprema Corte di Cassazione che con sua ordinanza del marzo 2019 ha affermato che i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione dei diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a questa preclusiva”.
La Suprema Corte ha sancito in tal modo la possibilità per il coniuge tradito di richiedere oltre all’addebito della separazione (come si diceva una volta “la separazione per colpa”) un risarcimento del danno laddove sia stato leso un suo diritto inviolabile quale, ad esempio, quello alla salute o all’onorabilità.
Pertanto, ai fini della richiesta di risarcimento del danno non è sufficiente allegare la condotta adulterina, ma è necessario che questa condotta, per lo sconvolgimento che provoca nell’atro coniuge, determini un pregiudizio alla salute o, comunque, un danno alla sua dignità personale.
Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha affermato che, sebbene l’amante non sia soggetto all’obbligo di fedeltà coniugale, può configurarsi una sua responsabilità quando il diritto violato sia quello alla dignità ed all’onore.
Quando, cioè, dal modo con cui è stata condotta la relazione extraconiugale, l’amante abbia violato o concorso a violare la dignità e l’onore del coniuge tradito come, ad esempio, nel caso in cui l’amante si sia vantato della propria conquista con persone che conoscano il coniuge tradito o abbia diffuso immagini che mostrino gli amanti insieme.
Morale: Se tradimento ha da essere, che sia molto discreto!
Avv. Maria Franzetta
Studio Legale Franzetta Dassano
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