L’immaginario collettivo identifica i piccioni con la “colomba della pace” oppure con i “due cuori ed una capanna”, tuttavia il proliferare di questi volatili nelle nostre città porta notevoli problemi oltre che all’arredo urbano ed ai monumenti, anche e soprattutto alla salute delle persone, infatti si stimano in oltre 60 le malattie trasmissibili all’uomo da parte dei piccioni.
A tale proposito è di questi giorni la notizia che il Tribunale di La Spezia ha condannato una sessantenne, abituata a dare da mangiare ai piccioni che per tale motivo affollavano il suo balcone e quelli dei vicini, ad un anno e due mesi di reclusione, con la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento del risarcimento alla parte civile, quantificato dal giudice in 5 mila euro. La parte civile era rappresentata da una signora, vicina di casa, che aveva contratto una malattia portata da un parassita dei piccioni. La stessa sessantenne era già stata sanzionata in precedenza per aver fatto in modo che nel cortile del condominio in cui abita (e da cui per altro dovrà allontanarsi entro 60 giorni) stazionassero numerosi volatili molti dei quali vistosamente insani ed ammalati.
Per evitare il proliferare dei piccioni molti Comuni italiani hanno emanato diverse ordinanze che oltre a vietare di “pasturare” i volatili impongono ai condomini di porre in essere tutti quegli accorgimenti volti a tenerli lontani dagli abitanti quali l’apposizione di strisce d’aghi o di cavi elettrici a basso voltaggio oppure dissuasori ad ultrasuoni, mentre le amministrazioni comunali provvedono alla somministrazione agli stessi di antifecondativi. Un Comune aveva avviato una campagna di abbattimento dei dannosi volatili, campagna subito annullata per le ovvie rimostranze degli animalisti.
Ora, viene da chiederci come possa difendersi da eventuali malattie un condomino che, anche in assenza di chi dia mangiare ai piccioni, si senta minacciato nella propria salute dal gran numero di volatili che annidano nel proprio condominio. Egli potrà chiedere all’Amministratore di mettere lo specifico punto all’ordine del giorno dell’assemblea che dovrà deliberare con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 500 millesimi e ciò in quanto si tratta di un intervento volto a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici (art. 1136, 2° c., c.c. in relazione all’art. 1120, 2° c. n. 2, c.c.).
In conclusione: se non si vuole “finire dentro” per far vivere e proliferare i piccioni “fuori”, evitiamo di renderci complici di una proliferazione indiscriminata di quei volatili che potrebbe essere nociva alla salute di tutti.
Avv. Maria Franzetta
Studio Legale Franzetta Dassano
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