Sono ormai lontani i tempi in cui si festeggiava la legge 1 dicembre 1970 n. 898 come il regalo di Natale che il Parlamento aveva fatto a tutte quelle coppie che, oramai da tempo scoppiate, non potevano rifarsi una vita con chi avrebbero voluto avere legalmente al proprio fianco. Parlo della Legge che istituiva, anche in Italia, il divorzio.
All’epoca erano necessari 5 anni di separazione prima di poter ricorrere al Tribunale per sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario (quello officiato dal Sacerdote) o lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile. Inoltre il processo civile era lungo e necessitava di prove inconfutabili del naufragio del matrimonio che si voleva sciogliere.
Da quel primo dicembre del 1970 è passata molta acqua sotto i ponti e, passando da una soluzione intermedia che accorciava i tempi da cinque a tre anni e introduceva il “divorzio” congiunto o, come si suol dire, consensuale, quest’ultimo con tempistiche molto ridotte rispetto a quello in vigore fino a quel momento, si è giunti alla normativa attuale voluta dal legislatore del 2015, che, probabilmente rendendosi conto che è estremamente difficoltoso ricomporre perfettamente un vaso rotto, ha emanato la Legge 6 maggio 2015 n. 55 più nota come “Divorzio Breve” che riduce da 3 ad 1 anno il tempo necessario per poter instaurare, dopo la separazione, la causa di divorzio. Se la separazione precedente era stata “consensuale” il termine di un anno viene ridotto a sei mesi.
Questa importante legge era stata preceduta nel 2014 da un Decreto Legge intitolato “degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” che ha snellito il procedimento tanto di separazione che di divorzio introducendo la “Negoziazione Assistita”.
Questa nuova forma di separazione e di divorzio è estremamente snella e veloce e si svolge nello studio dell’avvocato senza necessità per i separandi o divorziandi di recarsi in Tribunale. Condizione necessaria è che si raggiunga, con l’intervento obbligatorio di un legale per parte, un accordo sulle condizioni della separazione o del divorzio, accordo che verrà sottoscritto dalle parti e trasmesso da uno dei legali al Procuratore della Repubblica che, se non ravvisa irregolarità, concede il nullaosta per la trascrizione nei registri dello stato civile. Incombente quest’ultimo cui provvede uno degli avvocati nel termine di dieci giorni dal nullaosta.
Come si vede la procedura è molto veloce ed evita il patema d’animo di doversi trovare dinanzi ad un Giudice ma si svolge tutto nello studio di uno dei due avvocati difensori delle parti.
In caso di divorzio anche la trascrizione nel Registro dello Stato Civile per ottenere lo “stato libero” è veloce in quanto, grazie alla firma digitale ed alla PEC normalmente si adempie all’obbligo in tempo reale ed il Comune risponde nel giro di pochissimi giorni che tutto è a posto.
Prossimo passo: divorzio senza separazione (come nella maggior parte dei paesi esteri), ma quando? Per ora accontentiamoci di questi grandi passi fatti tra il 1970 ed il 2015.
Avv. Maria Franzetta
Studio Legale Franzetta Dassano
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