Divorzio e trasferimento di immobile: ora è più facile ed economico

Diversi anni fa, facendo una ricerca per altri motivi, per caso mi sono imbattuta in una legge finanziaria che prevedeva il pagamento della tassa di registro prevista per le omologhe di separazioni  anche quando nel verbale veniva alienato, a titolo gratuito o oneroso, un immobile al coniuge.

Fu un’illuminazione che mi portò ad inserire nei verbali di separazione consensuale i trasferimenti immobiliari tra i coniugi, ovviamente inserendo nei verbali stessi tutte le dichiarazioni e clausole richieste dalla legge per la redazione di un atto pubblico di compravendita immobiliare.

Ad un certo punto, tuttavia, alcuni giudici iniziarono a non omologare più atti simili in quanto non avrebbero potuto accertare l’esistenza dei requisiti di legge per la loro validità e quindi sottoscrivere in qualità di pubblico ufficiale atti di trasferimento immobiliare.

Pertanto i verbali che contenevano la volontà di trasferimento di immobili assumevano il valore di “compromesso” e l’atto pubblico doveva essere necessariamente rogato da un notaio.

Di diverso avviso era la Corte di Cassazione, ma i giudici di merito continuavano a non operare i trasferimenti di proprietà che venivano inseriti nelle separazioni consensuali o nelle sentenze di divorzio congiunto.

A dissipare ogni dubbio è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite che con sua sentenza n. 21761 del 29 luglio 2021 ha ritenuto valide le clausole contenute nel divorzio congiunto o nel verbale di separazione consensuale che attribuiscano ad uno dei coniugi o alla prole la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili.

Poiché quegli accordi di trasferimento sono contenuti in un verbale redatto da un ausiliario del Giudice fa fede di quanto in esso contenuto ed assume la forma di atto pubblico  e costituisce titolo valido per la trascrizione. Tuttavia per essere validi i trasferimenti operati in questo modo devono contenere l’attestazione da parte del cancelliere che le parti hanno prodotto gli atti e rese le dichiarazioni che la legge richiede per il regolare trasferimento di beni immobili.

Il trasferimento di un immobile in sede di separazione consensuale o di divorzio congiunto è sicuramente molto vantaggioso in quanto oltre ad eliminare ogni eventuale causa di discordia tra gli ex coniugi che non dovranno più tornare sull’argomento dell’attribuzione all’uno o all’altro di essi dell’immobile che in sede di separazione avevano deciso che restasse tutto ad uno di essi mentre, ripensandoci, non saranno più tanto sicuri della decisione presa, si evita di dover scegliere un notaio per la stipula del rogito (in questo caso il notaio è il giudice aiutato dal cancelliere) e,molto importante, si ha un risparmio sulle imposte e tasse che graverebbero sul trasferimento immobiliare se fatto, come di norma, davanti ad un notaio. Infatti una normativa del 1987 stabilisce l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa per tutti i provvedimenti giudiziari resi nelle cause di divorzio o di separazione dei coniugi.

Avv. Maria Franzetta

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NEGOZIAZIONE ASSISTITA – COME SEPARARSI IN TEMPO DI COVID 19

Questo anno 2020 che volge al termine passerà alla storia come l’anno del Covid 19 e del lockdown. Un anno in cui quasi tutti siamo stati costretti a rimanere a casa per lunghi periodi in una convivenza cui la vita moderna ci ha disabituati.
Noi avvocati siamo stati più volte richiesti di presentare ricorsi per separazione essendo divenuta la convivenza conflittuale al massimo.
Il Covid 19 ha portato con sé anche la chiusura di molti luoghi, anche di lavoro, molto frequentati e tra questi i Tribunali in cui le udienze, specie quelle di diritto civile, sono state effettuate da remoto o mediante il deposito di memorie. Ciò ha reso difficoltoso quel lavoro che, ante Covid, era svolto davanti al Giudice con la presenza delle parti e dei rispettivi avvocati.
In questa situazione come si può garantire ai coniugi che non vanno più d’accordo il diritto a separarsi? Nel 2014 il nostro legislatore ha previsto la possibilità di addivenire ugualmente alla separazione senza dover necessariamente trovarsi davanti al Presidente del Tribunale ma ricorrendo alla Negoziazione assistita che non è altro che l’accordo sulle condizioni che dovranno sovrintendere alla separazione preso con l’assistenza di un legale per parte e nello studio di uno di essi.
In pratica i coniugi si trovano nello studio di uno dei propri avvocati e, con il loro ausilio, si accordano sulle condizioni della separazione relative alla destinazione dei beni in comune, all’affidamento ed al diritto di visita dei figli ed all’eventuale assegno di mantenimento o contributo al mantenimento della prole. Una volta raggiunto l’accordo, su impulso di uno dei legali, viene portato al Pubblico Ministero che, se non ravvisa irregolarità, da il proprio nulla osta ottenuto il quale, uno dei due avvocati lo comunica all’Ufficiale dello Stato Civile per l’annotazione sull’atto di matrimonio.
La negoziazione assistita ha lo stesso valore e produce gli stessi effetti dell’omologazione della separazione consensuale fatta davanti al Presidente del Tribunale, ma ha tempi più brevi ed evita ai coniugi di doversi necessariamente recare in Tribunale con perdita di ore lavorative svolgendosi il tutto in uno studio legale.
Avv. Maria Franzetta
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Assegno di mantenimento al tempo del coronavirus

Ad impossibilia nemo tenetur dicevano i nostri avi latini per significare che nessuno è tenuto a fare ciò che gli è impossibile. Ma è proprio, sempre, vero?

Dalla fine di febbraio 2020 stiamo attraversando un periodo di pandemia dovuta al diffondersi del virus Covid 19 ed il nostro Governo è intervenuto a salvaguardia della salute degli italiani restringendone la libertà di spostamento, di aggregazione e, quindi, anche di lavoro. Ciò ha provocato la quasi paralisi dell’economia del nostro Paese che ha visto sospendere le attività in gran parte delle imprese commerciali, industriali, artigiane e professionali. I lavoratori dipendenti sono stati messi in cassa integrazione mentre gli autonomi hanno goduto unicamente di un assegno di 600 euro così come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In una situazione di assoluta precarietà economica il Governo ha previsto slittamenti del pagamento di tasse, bollette, affitti ma si è dimenticato di quello che è un contributo che molti italiani sono costretti ad aggiungere alle varie spese ricorrenti mensili che incidono sul loro reddito: Il contributo nel mantenimento dei figli e del coniuge nelle coppie separate.

Come può una persona versare l’assegno mensile al proprio ex coniuge se il suo reddito è stato decurtato nel caso di intervento della cassa integrazione o azzerato nel caso di lavoratore autonomo che ha dovuto tenere chiusa la propria attività?

I decreti emanati man mano che la pandemia avanzava nulla hanno previsto al proposito per cui l’obbligo di contribuire persiste nonostante tutto. E veniamo ai nostri avi: come fare se “ad impossibilia nemo tenetur?” il problema non è di facile soluzione. In tempi non “infetti”, di fronte a mutate condizioni economiche indipendentemente dalla volontà dell’obbligato, si potrebbe fare ricorso al Tribunale chiedendo la modifica delle condizioni della separazione o del divorzio. Ma la pandemia ha fatto in modo che venissero sospese anche le attività giudiziarie che riprenderanno il 30 giugno prossimo (fino a ieri la ripresa dell’attività dei Tribunali era fissata per il 30 luglio 2020) salvo le urgenze. Ma la modifica delle condizioni della separazione o divorzio non è classificata vertenza urgente! Vi sono opinioni contrarie cui, tuttavia, non mi sento di aderire conoscendo la situazione del Tribunale di Torino. Diverso sarebbe nel caso in cui gli ex coniugi fossero d’accordo sulla modifica che potrebbe avvenire mediante la negoziazione assistita nello studio di uno dei due avvocati (necessariamente uno per parte e non uno per entrambi come nel caso di separazione o modifica consensuale dinanzi al Tribunale) senza la necessità di doversi trovare davanti al Giudice.

Io ritengo che, in questo periodo, l’obbligato, che versi in condizioni economiche disagiate per l’effetto delle restrizioni dovute al coronavirus, possa versare una somma minore del dovuto, così come nelle sue possibilità, giustificandola con le ristrettezze economiche in cui è venuto a trovarsi e con la promessa di ripristino della somma originaria una volta che la situazione economica sarà ritornata ai livelli precedenti. Non ritengo, invece, che possa sottrarsi totalmente al contributo. Successivamente, quando la situazione di emergenza sarà rientrata, qualora le condizioni economiche dell’obbligato al contributo non dovessero migliorare, potrà fare ricorso al Tribunale per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Avv. Maria Franzetta

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QUANDO IL WEEKEND DURA MESI

Tempo di “coronavirus”, tutti a casa. La famiglia, come nei tempi passati quando uno stipendio solo bastava alle necessità familiari, si ritrova insieme organizzandosi una vita differente, meno frenetica, ritrovando il piacere del dialogo e della condivisione di compiti, gioie e dolori. Tuttavia, anche la vita in comune da mattina a sera, così come l’ospite ed il pesce, dopo tre giorni puzza, ed ecco che iniziano i primi screzi e le prime incomprensioni e ben presto si giunge all’esasperazione dovuta alla clausura forzata e, naturale conseguenza, a comportamenti  ingiuriosi e violenti .

Nella maggior parte dei casi è l’uomo che, non abituato alla ristrettezza delle mura domestiche, si lascia prendere dalla rabbia che sfocia nell’ira nei confronti di chi gli sta accanto, moglie o compagna di vita provocando gesti violenti ed inconsulti che, sovente, portano a gesti estremi.

Nel luglio 2019 è stata promulgata la L. 69/19 meglio nota come “Codice Rosso” che ha introdotto delle disposizioni in materia penale e di procedura penale a tutela delle vittime della violenza domestica. Tuttavia, non sempre, specie le donne, sono propense a denunciare chi, nel chiuso delle mura domestiche, si rende colpevole di atti violenti nei loro confronti o nei confronti dei figli (violenza su questi ultimi è anche quella di dover assistere alla violenza  sulla madre) per un qualche senso di pudore, per evitare che i figli possano un domani rimproverarle di avere fatto “andare in carcere” il padre o nella speranza che le cose volgano al meglio. In questi casi, sovvengono le previsioni del codice civile che agli artt. 342 bis e 342 ter  (introdotti con la L. 154/2001- misure contro la violenza nelle relazioni familiari) che  disciplina gli “ordini di protezione contro gli abusi familiari”. in particolare si afferma che “quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, [qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d’ufficio], su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’art. 342 ter”.

Quali sono questi provvedimenti?

Innanzitutto l’ordine di cessazione della condotta pregiudizievole, inoltre può disporre: l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, ove occorra l’intervento dei servizi sociali o di un centro di mediazione familiare, l’intervento di associazioni che sostengano le vittime (donne o minori) di abusi o maltrattamenti, il pagamento di un assegno periodico a favore delle persone conviventi che, a causa dell’allontanamento del congiunto, si trovino prive di mezzi di sostentamento.

L’ordine di protezione può avere durata fino ad un anno prorogabile per il tempo strettamente necessario qualora ne ricorrano gravi motivi.

Queste misure di protezione stabilite dalla legge civile non vanno ad intaccare quella che viene conosciuta come “fedina penale” del colpevole degli abusi e quindi non gli inibiscono di svolgere quei lavori che prevedono la condotta irreprensibile dal punto di vista penale o di partecipare a concorsi in cui è richiesto il certificato penale “pulito”, ma hanno la stessa forza coercitiva degli ordini emessi dal giudice in sede penale in quanto qualora dovessero essere disattesi scatterebbe la denuncia in quella sede.

Avv. Maria Franzetta

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Quando le coppie scoppiano

Sono ormai lontani i tempi in cui si festeggiava la legge 1 dicembre 1970 n. 898 come il regalo di Natale che il Parlamento aveva fatto a tutte quelle coppie che, oramai da tempo scoppiate, non potevano rifarsi una vita con chi avrebbero voluto avere legalmente al proprio fianco. Parlo della Legge che istituiva, anche in Italia, il divorzio.

All’epoca erano necessari 5 anni di separazione prima di poter ricorrere al Tribunale per sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario (quello officiato dal Sacerdote) o lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile. Inoltre il processo civile era lungo e necessitava di prove inconfutabili del naufragio del matrimonio che si voleva sciogliere.

Da quel primo dicembre del 1970 è passata molta acqua sotto i ponti e, passando da una soluzione intermedia che accorciava i tempi da cinque a tre anni e introduceva il “divorzio” congiunto o, come si suol dire, consensuale, quest’ultimo con tempistiche molto ridotte rispetto a quello in vigore fino a quel momento, si è giunti alla normativa attuale voluta dal legislatore del 2015, che, probabilmente rendendosi conto che è estremamente difficoltoso ricomporre perfettamente un vaso rotto, ha emanato la Legge 6 maggio 2015 n. 55 più nota come “Divorzio Breve” che riduce da 3 ad 1 anno il tempo necessario per poter instaurare, dopo la separazione, la causa di divorzio. Se la separazione precedente era stata “consensuale” il termine di un anno viene ridotto a sei mesi.

Questa importante legge era stata preceduta nel 2014 da un Decreto Legge intitolato “degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” che ha snellito il procedimento tanto di separazione che di divorzio introducendo la “Negoziazione Assistita”.

Questa nuova forma di separazione e di divorzio è estremamente snella e veloce e si svolge nello studio dell’avvocato senza necessità per i separandi o divorziandi di recarsi in Tribunale. Condizione necessaria è che si raggiunga, con l’intervento obbligatorio di un legale per parte, un accordo sulle condizioni della separazione o del divorzio, accordo che verrà sottoscritto dalle parti e trasmesso da uno dei legali al Procuratore della Repubblica che, se non ravvisa irregolarità, concede il nullaosta per la trascrizione nei registri dello stato civile. Incombente quest’ultimo cui provvede uno degli avvocati nel termine di dieci giorni dal nullaosta.

Come si vede la procedura è molto veloce ed evita il patema d’animo di doversi trovare dinanzi ad un Giudice ma si svolge tutto nello studio di uno dei due avvocati difensori delle parti.

In caso di divorzio anche la trascrizione nel Registro dello Stato Civile per ottenere lo “stato libero” è veloce in quanto, grazie alla firma digitale ed alla PEC normalmente si adempie all’obbligo in tempo reale ed il Comune risponde nel giro di pochissimi giorni che tutto è a posto.

Prossimo passo: divorzio senza separazione (come nella maggior parte dei paesi esteri), ma quando? Per ora accontentiamoci di questi grandi passi fatti tra il 1970 ed il 2015.

Avv. Maria Franzetta

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Quando il tradimento paga …. Il tradito

ora che siamo, finalmente, separati, sai che ti dico? Durante il matrimonio ti ho tradito con Giovanni!”

Inutile ripicca e magra consolazione per l’ex moglie e guai in vista per l’amante che potrebbe vedersi citare in giudizio e condannare al risarcimento dei danni a favore del marito tradito.

E’ quanto è avvenuto al Sig. Tizio che, in costanza di matrimonio della signora Nevia con il signor Caio, aveva avuto una relazione con Nevia che, una volta ottenuta la separazione da Caio ha pensato bene di fargli del male raccontandogli del tradimento e inducendo, di conseguenza, Caio a dubitare della sua paternità nei confronti del figlio nato nel periodo in cui Nevia intratteneva la tresca con Tizio. Caio, sentendosi leso negli affetti e nell’onore ha citato in giudizio Tizio per sentirlo condannare al risarcimento dei danni morali subiti a causa del comportamento di Tizio e Nevia.

La vertenza è giunta all’attenzione della suprema Corte di Cassazione che con sua ordinanza del marzo 2019 ha affermato che i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione dei diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a questa preclusiva”.

La Suprema Corte ha sancito in tal modo la possibilità per il coniuge tradito di richiedere oltre all’addebito della separazione (come si diceva una volta “la separazione per colpa”) un risarcimento del danno laddove sia stato leso un suo diritto inviolabile quale, ad esempio, quello alla salute o all’onorabilità.

Pertanto, ai fini della richiesta di risarcimento del danno non è sufficiente allegare la condotta adulterina, ma è necessario che questa condotta, per lo sconvolgimento che provoca nell’atro coniuge, determini un pregiudizio alla salute o, comunque, un danno alla sua dignità personale.

Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha affermato che, sebbene l’amante non sia soggetto all’obbligo di fedeltà coniugale, può configurarsi una sua responsabilità quando il diritto violato sia quello alla dignità ed all’onore.

Quando, cioè, dal modo con cui è stata condotta la relazione extraconiugale, l’amante abbia violato o concorso a violare la dignità e l’onore del coniuge tradito come, ad esempio, nel caso in cui l’amante si sia vantato della propria conquista con persone che conoscano il coniuge tradito o abbia diffuso immagini che mostrino gli amanti insieme.

Morale: Se tradimento ha da essere, che sia molto discreto!

Avv. Maria Franzetta

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SEPARIAMOCI…… MA FUFY E FIDO CON CHI STANNO?

Oramai è diventato normale, per una famiglia, detenere uno o più animali domestici che, notoriamente, contribuiscono al benessere psichico dell’animale Uomo e sono amici, fratelli e psicologi dei nostri figli. Sui libretti sanitari dei nostri cani e gatti viene inserito il nominativo della persona del nucleo familiare che ne è responsabile per cui il Fido della famiglia Rossi è indicato come Fido di Mario Rossi. Notiamo, quindi, che non vi sono differenze tra gli animali da affezione e le persone legate da vincoli affettivi e familiari.

Come le sorti della famiglia si ripercuotono sui membri umani della stessa così si ripercuotono sui nostri amici a quattro zampe (a volte anche a due) per cui viene da chiedersi cosa capita quando il nucleo familiare si scioglie a causa di una separazione. Come sappiamo i figli sono assoggettati al regime di affidamento condiviso con prescritte modalità di visita e di contribuzione a carico dei genitori separati, ma quale è la sorte riservata al cane o al gatto di famiglia?

Ricordo che diversi anni or sono una famiglia che abitava nel mio quartiere ed era proprietaria di un magnifico gattone nero ebbe la necessità di addivenire alla separazione dei coniugi che provvidero su tutto tranne che sulla sorte del micione nero che, da quell’infausto giorno, fu costretto a vagabondare per le strade del quartiere dipendendo, per il suo sostentamento, dagli uccellini che, imprudentemente, gli capitavano a tiro e sui bocconcini che la “gattara” del quartiere gli lasciava vicino al portone di quella che fu la sua casa.

Storie come quella del micione nero ce ne sono state tante perché la legge non prevede nulla in ordine agli animali da affezione in caso di separazione dei coniugi loro proprietari, i nostri piccoli amici vengono trattati alla stregua delle cose e solo l’accordo delle parti può decidere della loro sorte mentre il Giudice si occupa unicamente della prole tanto in punto affidamento quanto in punto contributo al suo mantenimento.

Contro corrente il Tribunale di Sciacca che con sua decisione del 19 febbraio 2019 ha assegnato il gatto al Marito in via esclusiva a causa di un’allergia della moglie mentre il cane è stato affidato ad entrambi i coniugi che lo potranno tenere presso ciascuno di loro a settimane alterne provvedendo al suo mantenimento. Decisione che ci auguriamo venga seguita da altre Corti di Merito in attesa che venga discusso in Parlamento un progetto di modifica del Codice Civile in tema di separazioni che regolamenta anche l’affidamento degli animali da affezione prevedendo che il Tribunale, dopo una breve istruttoria, debba decidere anche sull’affidamento esclusivo o condiviso degli animali domestici tenendo conto del benessere degli stessi.

Avv. Maria Franzetta

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Shared Custody dei figli

Quando una coppia si separa sorge il problema, in presenza di figli, dell’affidamento degli stessi e del loro collocamento presso un dei genitori con la determinazione delle modalità di visita da parte dell’altro genitore.

Con la Legge 54 del 2006 è stato introdotto l’affidamento condiviso, cioè i minori vengono affidati ad entrambi i genitori al fine di “mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi”, contrariamente a quanto avveniva in precedenza che venivano affidati esclusivamente ad un genitore, di solito la madre, mentre l’altro era chiamato ad assumere insieme al genitore affidatario le decisioni più importanti mentre quelle di routine venivano prese dal genitore affidatario. Con l’introduzione dell’affido condiviso il Giudice, mentre decide sulla residenza dei figli minori collocandoli presso l’abitazione di un genitore, determina i tempi e le modalità per garantire ai figli la presenza anche presso l’altro non collocatario.

Di recente, i vari Tribunali stanno cercando di interpretare il dettato della legge nel senso che debba essere garantito a ciascun genitore il coinvolgimento quotidiano nell’educazione dei figli facendo diventare la residenza in cui sono collocati gli stessi un elemento meramente anagrafico mentre il domicilio dei minori diventa quello di entrambi i genitori.

In questa ottica sta facendosi largo anche da noi un istituto di diritto americano che di recente è stato modello ispiratore di un decreto del Tribunale civile di Parma: stiamo parlando del Shared Custody che in italiano suona come Custodia Condivisa. In effetti esso è un affidamento condiviso con tempi di frequentazione uguali per ciascun genitore.

Il Tribunale di Parma, chiamato a regolamentare la potestà genitoriale ed il diritto di visita per il genitore non collocatario in un caso di affido condiviso in cui i genitori erano animati da forte conflittualità, ha applicato i principi della cosiddetta “Shared Custody” suddividendo in maniera paritetica tra i genitori i tempi di frequentazione nell’interesse dei minori che avevano trovato un equilibrio nel frequentare alternativamente le abitazioni di entrambi. Il Tribunale ha suddiviso i turni di frequentazione dei minori a settimane alternate decidendo che una settimana il padre possa tenere i figli dal martedì al mercoledì mattino e dal venerdì al lunedì mattino (quattro pernottamenti) mentre l’altra dal martedì al venerdì mattino (tre pernottamenti).

Nello stesso decreto il tribunale indica ai genitori alcune linee guida nell’interesse dei figli quali, ad esempio, mantenere una comunicazione con i figli, essere collaborativi tra di loro, contattare immediatamente l’altro in caso di emergenza, essere flessibili nel sostenere la relazione degli stessi con l’altro genitore. Queste e le altre contenute nel decreto sono statuizioni che si rifanno al buon senso ed all’interesse primario dei figli.

Infine il decreto in esame prevede che, considerata la frequentazione paritetica fra i genitori, il mantenimento dei figli spetta a ciascun genitore nei periodi di rispettiva permanenza senza riconoscimento all’uno o all’altro di alcun assegno a titolo di concorso nel mantenimento dei minori, mentre le spese straordinarie mediche e scolastiche spettano a ciascun genitore nella misura del 50%. (Tribunale di Parma 14 maggio 2018).

Questo decreto, ultimo in ordine di tempo e successivo ad altra statuizione simile da parte del Tribunale di Brindisi (1017), ha accolto il principio dello Shared Custody e si auspica che altri Tribunali vogliano uniformarsi all’istituto di oltre oceano al fine di fare in modo che il genitore “non collocatario” non sia relegato al ruolo di “ufficiale pagatore” e sporadico giocattolo per i propri figli ma giochi un ruolo più importante che è quello che gli viene riconosciuto all’interno della famiglia non in crisi-

Avv. Maria Franzetta Dassano

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