Ad impossibilia nemo tenetur dicevano i nostri avi latini per significare che nessuno è tenuto a fare ciò che gli è impossibile. Ma è proprio, sempre, vero?
Dalla fine di febbraio 2020 stiamo attraversando un periodo di pandemia dovuta al diffondersi del virus Covid 19 ed il nostro Governo è intervenuto a salvaguardia della salute degli italiani restringendone la libertà di spostamento, di aggregazione e, quindi, anche di lavoro. Ciò ha provocato la quasi paralisi dell’economia del nostro Paese che ha visto sospendere le attività in gran parte delle imprese commerciali, industriali, artigiane e professionali. I lavoratori dipendenti sono stati messi in cassa integrazione mentre gli autonomi hanno goduto unicamente di un assegno di 600 euro così come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
In una situazione di assoluta precarietà economica il Governo ha previsto slittamenti del pagamento di tasse, bollette, affitti ma si è dimenticato di quello che è un contributo che molti italiani sono costretti ad aggiungere alle varie spese ricorrenti mensili che incidono sul loro reddito: Il contributo nel mantenimento dei figli e del coniuge nelle coppie separate.
Come può una persona versare l’assegno mensile al proprio ex coniuge se il suo reddito è stato decurtato nel caso di intervento della cassa integrazione o azzerato nel caso di lavoratore autonomo che ha dovuto tenere chiusa la propria attività?
I decreti emanati man mano che la pandemia avanzava nulla hanno previsto al proposito per cui l’obbligo di contribuire persiste nonostante tutto. E veniamo ai nostri avi: come fare se “ad impossibilia nemo tenetur?” il problema non è di facile soluzione. In tempi non “infetti”, di fronte a mutate condizioni economiche indipendentemente dalla volontà dell’obbligato, si potrebbe fare ricorso al Tribunale chiedendo la modifica delle condizioni della separazione o del divorzio. Ma la pandemia ha fatto in modo che venissero sospese anche le attività giudiziarie che riprenderanno il 30 giugno prossimo (fino a ieri la ripresa dell’attività dei Tribunali era fissata per il 30 luglio 2020) salvo le urgenze. Ma la modifica delle condizioni della separazione o divorzio non è classificata vertenza urgente! Vi sono opinioni contrarie cui, tuttavia, non mi sento di aderire conoscendo la situazione del Tribunale di Torino. Diverso sarebbe nel caso in cui gli ex coniugi fossero d’accordo sulla modifica che potrebbe avvenire mediante la negoziazione assistita nello studio di uno dei due avvocati (necessariamente uno per parte e non uno per entrambi come nel caso di separazione o modifica consensuale dinanzi al Tribunale) senza la necessità di doversi trovare davanti al Giudice.
Io ritengo che, in questo periodo, l’obbligato, che versi in condizioni economiche disagiate per l’effetto delle restrizioni dovute al coronavirus, possa versare una somma minore del dovuto, così come nelle sue possibilità, giustificandola con le ristrettezze economiche in cui è venuto a trovarsi e con la promessa di ripristino della somma originaria una volta che la situazione economica sarà ritornata ai livelli precedenti. Non ritengo, invece, che possa sottrarsi totalmente al contributo. Successivamente, quando la situazione di emergenza sarà rientrata, qualora le condizioni economiche dell’obbligato al contributo non dovessero migliorare, potrà fare ricorso al Tribunale per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Avv. Maria Franzetta
Studio Legale Franzetta Dassano
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