Con una mossa a sorpresa il Parlamento, nel convertire in Legge il Decreto cosiddetto “Cura Italia” che, tra gli altri provvedimenti, per venire incontro alla popolazione colpita dalla pandemia, prevedeva la sospensione delle esecuzioni degli sfratti fino al 31 agosto 2020 in modo da consentire a chi fosse sfrattato di riuscire a reperire altra sistemazione, ha “prorogato la proroga” fino al 31 dicembre 2020.
Non è compito di chi scrive prendere posizione sulla giustezza del provvedimento o meno, cosa che lascio fare ai lettori, è mio compito spiegare in cosa consista questa proroga e come opera.
Innanzitutto v’è da fare un distinguo: una cosa è la convalida dello sfratto che è emessa dal Giudice ed ha la forza di una sentenza, altro è l’esecuzione della convalida che viene posta in essere dagli Ufficiali Giudiziari, una volta che il Giudice ha convalidato lo sfratto e lo ha dichiarato esecutivo e nel caso di diniego da parte dell’inquilino. Gli Ufficiali Giudiziari notificano a quest’ultimo il giorno in cui si recheranno presso l’immobile oggetto dello sfratto per provvedere a riconsegnarlo al proprietario.
La Legge 17 luglio 2020 n. 77, tra le altre norme, ha previsto che venga sospesa fino al 31 dicembre 2020 questa seconda fase dello sfratto quindi, anche se il Giudice ha emesso un provvedimento di rilascio e la data indicata dallo stesso giudice per l’esecuzione volontaria è già spirata, gli Ufficiali Giudiziari non potranno intervenire per eseguire forzatamente il provvedimento stesso.
La proroga delle esecuzioni, quindi, non sospende l’emissione dei provvedimenti di sfratto da parte del Giudice né impedisce che il proprietario dell’immobile possa proporre una causa di sfratto, impedisce unicamente l’intervento degli Ufficiali Giudiziari che, anche se avevano già fissato e comunicato allo sfrattato la data in cui sarebbero intervenuti, dovranno soprassedere alla stessa e rifissarla a partire dal 1 gennaio 2021.
Prima della Legge cosiddetta “equo canone” e per diversi anni successivamente alla stessa, era invalsa l’abitudine per i vari Governi che si succedevano a Palazzo Chigi di prorogare l’esecuzione degli sfratti pronunciati per finita locazione o per necessità mentre venivano eseguiti normalmente gli sfratti basati sulla morosità del conduttore. La Legge 77/2020 prevede che siano sospese le esecuzioni di tutti i provvedimenti di sfratto compresi quelli per morosità e riguarda tanto le locazioni abitative quanto quelle diverse dall’abitazione.
Una piccola notazione a margine di questa notizia: le proroghe precedenti cui ho appena accennato erano state oggetto di vari ricorsi alla Corte Costituzionale che, in più occasioni, ne aveva dichiarato l’illegittimità per essere contrarie al dettato della nostra Costituzione.
Avv. Maria Franzetta
Studio Legale Franzetta Dassano
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