Il presidente di Pro Natura Piemonte Mario Cavargna ritiene che l’annunciata pubblicazione da parte della TELT dei bandi di appalto per i cosiddetti lavori definitivi della parte transfrontaliera comune, cioè il tunnel di base, avverrebbe in violazione degli accordi italo francesi ratificati dal Parlamento.
Queste le argomentazioni di Pro Natura Piemonte
1. L’accordo del 30 gennaio 2012, ratificato dal Parlamento italiano e dalla Assemblea Nazionale francese, sanciva all’articolo 1 che: “il presente accordo non ha come oggetto quello di permettere l’avvio dei lavori definitivi della parte comune italo francese che richiederà un protocollo addizionale separato tenendo conto, in particolare, della partecipazione definitiva della UE al progetto”.
Tale clausola non è mai stata abrogata né specificatamente sostituita e pertanto resta in vigore.
Il documento dovrebbe essere un atto di impegno formale da parte della UE che sancisca la sua partecipazione finanziaria complessiva al progetto; tale documento non è mai stato prodotto e si può ritenere che non sia neppure producibile perché gli impegni della UE/CE non vanno al di là dei piani pluriennali.
L’art. 1 dell’accordo del 30 gennaio 2012 si completa con quanto poi viene detto all’art. 16, e cioè che “la disponibilità del finanziamento (in questo caso delle parti italiana e francese) sarà una condizione preliminare per l’avvio dei lavori della parte comune italo-francese.” Il senso complessivo è chiaro: non si possono avviare i lavori del tunnel di base se non vi è la certezza della disponibilità finanziaria complessiva sia da parte di UE, che di Italia e Francia.
Il “protocollo addizionale” aggiunto a Venezia l’8 marzo 2016 è stato solo un gioco di illusionismo perché non riguarda assolutamente gli impegni della UE è questo vale anche per la certificazione del costo del tunnel di base fatta fare dalla TELT.
Senza una abrogazione specifica della clausola dell’art 1 del 2012 non sarebbe neppur valido l’accordo successivo del 24 febbraio 2015 concernente l’”avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea…” e la sua successiva ratifica.
Ma, in ogni caso, se pure si accetta la validità dell’accordo del 24 febbraio 2015 come decisione di avvio dei lavori, la clausola del 2012 resta come vincolo temporale. In pratica l’avvio definitivo è permesso, ma solo quando ci sarà un attestato della partecipazione definitiva della UE, clausola mai abolita.2. Per quanto riguarda invece le ventilate ipotesi di “danno erariale” per la perdita di contributo europeo conseguente alla mancata pubblicazione dei bandi, si ricorda che, essendo il Ministero delle Infrastrutture il capofila (the coordinator) anche rispetto alla parte francese dell’accordo sancito dal Grant Agreement, esso è autorizzato ad esprimere ed imporre la sua valutazione tecnica e politica senza che questa possa essere interpretata come danno erariale. Inoltre vi è una duplice alternativa:
A) In caso di malaugurato proseguimento della Torino Lione, la parte di contributo corrispondente ai lavori che potrebbero essere effettivamente realizzati da qui al 31 dicembre 2019, data del termine dell’accordo di finanziamento della UE 2014/2019, può sempre essere recuperata in un bando successivo come è successo per i 2/3 di quella dei lavori oggetto del finanziamento UE 2007/2014 e non vi sarebbe un danno per la sospensione.
B) In caso di annullamento della Torino Lione, il rischio di danni erariali in una fase di sospensiva sia da parte italiana che da parte francese, si genererebbe, non certo per la sospensione, ma proprio per lo scioglimento dei contratti incautamente assegnati.