Sara’ capitato anche a voi di
passeggiare per le montagne del Piemonte, scoprendo dei gruppi di case
totalmente abbandonate ed in grande stato di rovina. A volte le dette case si
trovano in luoghi estremamente panoramici. In alcuni casi alla base della
rovina di certe case c’e’ il fatto che i proprietari sono disinteressati, assenti
o sconosciuti all`autorita’. Gli effetti di questo abbandono sono chiari. Certi
paesi di montagna hanno visto morire intere frazioni. Case nuove vengono
costruite in luoghi precedentemente non costruiti, quando allo stesso tempo le
case vecchie crollano. Si perdono opportunita’ turistiche e l’aspetto di intere
vallate muta.
Io credo che sarebbe bene dare
ai sindaci il potere di ingiungere per vari anni ai proprietari di intervenire.
Si potranno apporre cartelli di fronte alla proprieta’ in questione, pubblicare
in vari modi la notizia ed annunciarlo sui siti internet di comune, provincia e
regione. Il messaggio dovrebbe dire : “il proprietario di questa casa dovra’
curare questa casa (rifare il tetto, vedere che i muri non crollino, ecc.) o il
comune tra 5 anni potra’ suggerire alla Provincia di venderla”. Passati i 5
anni o il proprietario si sara’ dato da fare in qualche modo, o il Comune
potra’ proporre alla Provincia di vendere l’immobile in un’asta pubblica. I
proventi della vendita, dedotti i costi d’asta e di pubblicita’, andranno su di
un conto destinato al proprietario dell’immobile.
Attualmente esiste l’ Art. 838
del Codice Civile (Espropriazione di beni che interessano la produzione
nazionale o di prevalente interesse pubblico), che forse non e’ applicabile ai casi qui
menzionati; se cosi’ fosse sarebbe forse il caso di avere una legge ad hoc.
Art. 838 del Codice Civile
Salve le disposizioni delle leggi
penali e di polizia, nonché le
disposizioni particolari concernenti beni determinati, quando il proprietario
abbandona la conservazione, la coltivazione o l’esercizio di beni che
interessano la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle
esigenze della produzione stessa, può farsi luogo all’espropriazione dei beni
da parte dell’autorità amministrativa, premesso il pagamento di una giusta
indennità.
La stessa disposizione si applica
se il deperimento dei beni ha per effetto di nuocere gravemente al decoro delle
città o alle ragioni dell’arte, della storia o della sanità pubblica.