La nuova norma sull’universita` recentemente applicata dalla Facolta` di Giurisprudenza di Torino istituisce un corso unico in Giurisprudenza
di 5 anni.Secondo me essa e` inopportuna e triste.
Parte da una
visione che vede nei libri e nei professori l’unica fonte di sapere, quando
essi sono si’ importanti, ma vanno presto integrati con altre fonti, prima fra
tutte la pratica.
Inoltre la nuova legge italiana e la Facolta` di Torino presuppongono che un avvocato debba avere una conoscenza
giuridica di tipo enciclopedico, che probabilmente la stragrande maggioranza
dei membri dello stesso Consiglio di Facolta`e degli avvocati non ha. Quando anche l’avessero,
e’ lecito chiedersi a che serva, ad uno che debba svolgere bene il mestiere di
avvocato in un determinato campo, la conoscenza di tutto lo scibile giuridico.
Uno dei gravi
problemi del nostro paese e` che si tiene troppi anni i giovani sui libri,
senza che a cio’ segua un corrispondente incremento delle loro capacita`
professionali, sia in termini di servizio che possono prestare al prossimo sia in termini di reddito, che possono percepire.
In particolare in campo giuridico, se e` vero
che in Italia ci sono alcuni studi legali prestigiosi e con reputazione
internazionale e’ altresi’ vero che certo non abbiamo una struttura di studi
comparabili a quelli inglesi o americani. Che ci piaccia o no la tendenza europea va verso studi piu` grandi con avvocati piu` specializzati in specifici campi. Questa e` la battaglia che ci troviamo a combattere e per la quale siamo particolarmente mal attrezzati a combattere. Non e’ un caso che sia in corso un parziale
processo di colonizzazione da parte dei grandi studi stranieri in Italia.
Il nostro
sistema vuole che un giovane desideroso di divenire avvocato, che in Italia
inizia l’universita` a 19 anni (in altri paesi potrebbero essere 18 o 17) debba
poi seguire 5 anni di corsi universitari. A 25 anni lo studente dovrebbe poi
iniziare la scuola di specializzazione delle scuole legali (2 anni). Il tutto
andrebbe poi finalmente seguito da 3 anni di praticantato. A 30 anni gli allievi
modello possono dare l’esame da procuratore. A 33 possono legittimamente
fregiarsi del titolo di “avvocato”.
Un ragazzo
inglese potra` andare all’universita` a 17 anni, finire a 20 o 21 e finire la
pratica a 23 o 24, divenendo “associate solicitor”. A 26-27, se vorra`, potra` anche mettersi in
proprio o divenire partner in uno studio. L`ironia della sorte vuole che in certi casi il ragazzo inglese venga mandato in Italia da qualche studio internazionale, dove potra` avere come praticanti degli italiani molto piu` vecchi di lui, forse con piu’ conoscenze teoriche, ma certo senza nessuna pratica.
Il problema del corso universitario 3
+ 2 (un triennio per tutti e poi un master specialistico dopo) non e` che fosse sbagliato in se’, bensi’ che non si e’
imposto che la pratica potesse iniziare dopo il primo triennio, cosi` come ad esempio avviene nel Regno Unito; si poteva poi lasciare il
biennio successivo per coloro che proprio vogliono approfondire specifici temi giuridici e per i magistrati.