Giornata mondiale vittime dell’amianto

P1080275 Il 28 aprile è la giornata in cui si ricordano le vittime dell’amianto, questo killer silenzioso che continua a mietere vittime. I dati continuano a essere allarmanti: ogni anno perdono la vita circa 107.000 persone per malattie legate all’amianto. E le recenti vicende di Palazzo Nuovo a Torino sono emblematiche di questa emergenza non finita.

Il Piemonte purtroppo è stato particolarmente colpito e questa giornata è ancora più triste se si pensa alla recente prescrizione del reato di disastro ambientale nel processo alla multinazionale Eternit.

Nei mesi scorsi ho presentato al Parlamento europeo un’interrogazione scritta per sapere qual è la situazione normativa UE in merito alla produzione, alla commercializzazione e all’utilizzo nei processi produttivi di materiali contenenti amianto o derivati dall’amianto e in particolare se esistano eccezioni/deroghe e in tal caso di quale natura.

Vi posto ora la risposta della Commissione:

“La fabbricazione, l’uso e l’immissione sul mercato di fibre di amianto e di articoli e miscele contenenti fibre d’amianto aggiunte intenzionalmente sono proibiti nell’UE ai sensi dell’allegato XVII, voce 6, del regolamento REACH(1).

Quale unica possibilità di deroga al divieto generale, gli Stati membri possono esonerare l’immissione sul mercato e l’uso di diaframmi contenenti crisotilo e destinati agli impianti di elettrolisi già esistenti fino alla fine della loro vita utile oppure fino a quando siano disponibili sostituti adeguati che non contengono amianto, a seconda di quale dei due casi si verifica per primo. Soltanto due impianti godono ancora di questa esenzione che attualmente è in corso di riesame. Anche l’uso di articoli contenenti fibre di amianto, già installati e/o in servizio prima del 1° gennaio 2005, e la loro immissione sul mercato dell’usato possono continuare a condizioni specifiche. Informazioni in merito a tali esenzioni, quali segnalate dagli Stati membri, sono reperibili sul sito web della Commissione(2).

La Commissione non è a conoscenza di registri o inventari su scala europea dei siti contenenti amianto e dei relativi piani di rimozione dell’amianto quali sollecitati nella risoluzione del Parlamento europeo. A tutt’oggi siffatte iniziative sono state portate avanti, in certa misura, a livello nazionale. Fatto salvo l’obbligo degli Stati membri di assicurare il rispetto della pertinente legislazione dell’UE in materia ambientale(3) e di protezione dei lavoratori(4), la decisione se la rimozione dell’asbesto da un edificio sia la misura di gestione del rischio più appropriata dipende dai fattori specifici del sito e la Commissione ritiene pertanto che gli Stati membri, conformemente al principio di sussidiarietà, siano i più idonei per concepire e attuare siffatte iniziative.”

(1) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/restrictions/asbestos-exemptions_en.htm
(3) Direttiva 87/217/CEE del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto, GU L 85 del 28.3.1987, pag. 40.
(4) Direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro, GU L 330 del 16.12.2009, pag. 28.