Dal primo di gennaio 2016 nei Paesi aderenti all’Unione europea è entrata in vigore la legge del bail in che si basa sul concetto che, per il salvataggio di una banca, a pagare debbano essere gli azionisti dell’istituto stesso, senza ricorrere ad aiuti dello Stato. L’obiettivo della direttiva Brrd, acronimo di Bank Recovery and Resolution Directive, è di definire procedure su cui vigileranno la Banca centrale europea e in Italia Bankitalia e Consob.
Secondo la legislazione sul bail-in a dover rispondere salvataggio per primi sono gli azionisti che vedranno azzerato il valore delle proprie azioni. Se la cifra non è sufficiente, si attingerà alle azioni di risparmio e sulle obbligazioni convertibili in azioni emesse dall’istituto bancario in crisi. Poi arrivano i titoli subordinati senza garanzia diventati tristemente famosi con il crac del Banco dell’Etruria.
Per quello che riguarda i correntisti quelli con conti inferiori ai 100mila euro non rischiano nulla dato che i loro risparmi sono coperti dal Fondo di garanzia dei depositi. Per risanare la banca è invece possibile attingere ai conti con oltre 100mila euro, solo per la parte eccedente questa somma.
Intoccabili anche le obbligazioni bancarie garantite come i covered bond, i titoli depositati in un conto titoli se non sono stati emessi dalla banca coinvolta nel bail-in; le disponibilità dei clienti custodite presso la banca nelle cassette di sicurezza; i debiti della banca verso dipendenti, fornitori, fisco ed enti previdenziali.
10 domande e risposte sul bail in