Ho mutuato una celebre frase dei Promessi Sposi, pronunciata da Don Abbondio a proposito del filosofo Carneide, per introdurre un istituto giuridico che non è conosciuto dai più e coloro che lo conoscono lo associano al fallimento dove è prevista la “revocatoria fallimentare” che è il potere concesso al Giudice di dichiarare invalidi gli atti di disposizione del patrimonio, tanto a titolo gratuito che oneroso, compiuti dal fallito nell’anno o nei due anni precedenti la dichiarazione di fallimento.
Nel nostro Codice Civile, accanto alla revocatoria fallimentare è prevista la Revocatoria Ordinaria cioè l’azione volta a fare dichiarare inefficaci gli atti dispositivi del patrimonio del debitore da questi effettuati, tanto a titolo gratuito che oneroso, e che producono o potrebbero produrre la perdita della garanzia del credito. Essa non è altro, quindi, che un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale al fine di non pregiudicare le ragioni del creditore.
L’art. 2901 c.c. stabilisce, infatti, che “il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.” Ed il successivo art. 2903 prevede che “l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto!.
Dall’esame dei due articoli sopra riportati risulta che se il debitore di Tizio vendesse un immobile di sua proprietà a Caio e non avesse un patrimonio residuo che possa garantire comunque a Tizio che il suo credito verrà pagato, questi potrebbe citare in giudizio il suo debitore e Caio per fare dichiarare inefficace l’atto di compravendita.
Tuttavia la legge tutela coloro che sono restati invischiati in certi maneggi messi in atto per evitare di pagare uno o più debiti concedendo loro la possibilità di provare che non erano a conoscenza della situazione debitoria del venditore, quindi di aver acquistato in buona fede. La presunzione di buona fede viene a cadere nel caso in cui il prezzo della compravendita sia sproporzionato in rapporto al valore del bene compravenduto come nel caso di acquisto di un immobile di pregio per poche decine di euro.
L’esempio fatto non deve trarre in inganno perché non solo le compravendite possono essere revocate, ma tutti gli atti dispositivi del patrimonio del debitore quali, ad esempio, la costituzione di un fondo patrimoniale per la famiglia, l’iscrizione di una garanzia reale su un immobile relativamente ad un debito già scaduto, il conferimento di beni o denaro in società di capitali, la rinunzia ad una eredità, e così via tutti quegli atti che possono portare ad una diminuzione del patrimonio del debitore, diminuzione immediata (compravendita) o probabile in futuro (ipoteca).
Pertanto, è opportuno, in presenza di debiti, evitare di ricorrere a “finte vendite” o altri éscamotage per evitare di essere assoggettati ad espropriazione immobiliare perché si potrebbe incorrere in un’azione revocatoria che si risolverebbe unicamente in un aggravio di spese.
Avv. Maria Franzetta
Studio Legale Franzetta Dassano
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