E se non pago l’assegno di mantenimento?

Sempre più spesso succede che, in sede di separazione o divorzio, uno dei coniugi,
che viene obbligato a versare l’assegno di mantenimento all’altro, non vi adempie.
L’omesso pagamento dell’assegno di mantenimento può rappresentare per i
genitori, specialmente per i padri, che non riuscissero ad essere puntuali con il
versamento, un problema di carattere penale oltre che civile .
La tutela penale prevista dal nostro ordinamento si fonda, almeno fino a poco tempo
fa lo era, principalmente sull’articolo 570 c.p., “il quale punisce chiunque si sottrae
agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale e fa mancare i mezzi
di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero gli inabili al lavoro, agli
ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa”.
In realtà, l’articolo 570 c.p. non ha carattere sanzionatorio del mero provvedimento
civile. Si tratta di un reato che si configura, non in presenza di una semplice
omissione di pagamento dell’assegno stabilito dal giudice, ma quando l’omissione di
pagamento dell’assegno in favore del coniuge o dei figli sia preordinata a privarli dei
mezzi di sussistenza primaria.
Molteplici, infatti, sono le sentenze della Suprema Corte che affermano che il reato
di violazione dell’obbligo di assistenza familiare si configura solo in presenza di due
presupposti: l’effettivo stato di bisogno economico dell’avente diritto alla
somministrazione dei mezzi di sussistenza e la concreta capacità economica
dell’obbligato a fornirli. Quindi, anche in presenza di un provvedimento del giudice,
il soggetto obbligato, qualora fosse riuscito a dimostrare di versare in condizioni
precarie, ovviamente non dovute a sua colpa, e che l’avente diritto, invece, fosse
economicamente autosufficiente e riuscisse a far fronte alle esigenze primarie, poteva
restare impunito.
Dal sei aprile 2018, con l’entrata in vigore dell’art. 570bis, in attuazione del decreto
legislativo 01 marzo 2018 n. 21, così intitolato “ Violazione degli obblighi di
assistenza familiare in caso di separazione e scioglimento del matrimonio”, si apre un
nuovo scenario.
Il 570bis c.p., infatti, amplia le tutele previste dal 570 c.p., stabilendo che: “le pene
previste dall’articolo 570 c.p. si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di
corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di
cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di
natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso”.
Come si nota, mentre l’articolo 570 limitava l’applicazione della pena al solo
genitore che faceva mancare i mezzi minimi di sostentamento ai propri figli, ora le
stesse pene possono essere applicate, grazie al 570bis, al coniuge che si sottrae
all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto in caso di separazione, di divorzio,
e persino ai casi di annullamento del matrimonio.
Ad ogni modo, non sembrano mancare critiche sulla portata legislativa e
sull’applicabilità della norma.
Sembrerebbe che il legislatore, infatti, non abbia previsto nessuna tutela per coloro
che scelgono la convivenza di fatto, sia per le coppie omosessuali che etero,
dimenticandosi completamente di quei cittadini, che oramai stanno aumentando di
gran misura.
Nel caso delle unioni civili per le coppie omosessuali e i patti di convivenza per le
coppie eterosessuali che non scelgano il matrimonio, ma sanciscano la loro unione di
fronte ad un notaio e all’ufficiale di stato civile, il legislatore non ha previsto nulla.
Anche per le spese straordinarie, ossia quelle che riguardano la palestra o il medico,
il legislatore non chiarisce se il loro mancato pagamento integri o meno il reato de
quo.
Non si può fare altro che auspicare che il legislatore, colmi tale lacuna, e detti una
disciplina che consideri tutte le situazioni che ricomprednono tale obbligo

Avv. Giovanna Ventre

Studio Legale Franzetta Dassano

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