La legge italiana prevede il termine di 10 anni di residenza come requisito per l’acquisto della cittadinanza. A mente dell’art 17/ter della legge n.91 del 5/02/1992, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è esercitato dagli interessati mediante la presentazione di una istanza all’autorità comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell’istante. L’istanza deve essere trasmessa al Ministero dell’Interno entro 30 giorni dalla data della presentazione. Prima del decreto legge Salvini i tempi di conclusione delle pratiche per la cittadinanza erano di 24 mesi, ai sensi dell’art 9 della legge 91/1992.
La recente riforma prolunga da 24 mesi a 48 mesi il termine per la conclusione dei procedimenti. Il termine cosi prolungato ha la stessa valenza sia per i procedimenti di concessione della cittadinanza per residenza sia per quelli di cittadinanza per matrimonio. In precedenza la cittadinanza per matrimonio contratto con cittadino italiano non potevano essere rifiutate trascorsi 2 anni della presentazione della domanda. Con la recente riforma le stesse potranno sempre essere rigettate anche con il decorso del termine massimo di 4 anni.
L’allungamento a 4 anni del termine per la Pubblica Amministrazione di definire il procedimento di cittadinanza è ritenuto da alcuni eccessivo. Anche se in conseguenza del continuo aumento delle istanze di riconoscimento e concessione della cittadinanza i tempi di attesa oltrepasseranno la soglia prefissata di 4 anni. Da questo si deve comunque tenere conto che la fase dell’istruttoria richiede la massima attenzione in quanto si riscontrano fenomeni di contraffazione dei documenti provenienti dai paesi di origine dei richiedenti. Si è vista cosi la necessità di allungare i tempi della cittadinanza de iure e de facto fino a 14 anni. A tale proposito per diventare cittadino italiano e allo stesso tempo europeo sarà una procedura sia più lunga che costosa anche per gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno a lunga durata.
Per quel che riguarda i figli nati in Italia da genitori non cittadini la legge esclude l’acquisizione della cittadinanza subito dopo la nascita. Tuttavia è concesso a questi ultimi di presentare richiesta di cittadinanza dopo il raggiungimento della maggiore età.
La legge, inoltre, stabilisce che il requisito della residenza è necessario per acquistare la cittadinanza. Il domiciliato non può avere la stessa valenza anche quando si tratta di studenti universitari in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio per i quali può essere facilmente provata la presenza nel territorio per il periodo di 10 anni richiesta dalla legge.
Le altre ragioni per le quali si è arrivato alla nuova riforma sono principalmente legate ai fenomeni di terrorismo, in modo da evitare l’acquisizione della cittadinanza italiana ed europea ai potenziali terroristi oppure ai ricercati della giustizia.
Dott.ssa Elena Hoxha
Studio Legale Franzetta Dassano
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