Un cane abbandonato e randagio in un determinato Comune è di proprietà del sindaco di quel Comune. La legge 281/91 per la tutela e il benessere animale, contenuta nella L.R. 16/2006 e nel successivo Regolamento di attuazione, stabilisce che il sindaco è tenuto a garantire il benessere dell’animale accalappiato nel suo Comune. Il primo cittadino, quindi DEVE tutelare il cane in qualche modo, anche affidandolo ad una struttura di accoglienza, ad un canile convenzionato accertandosi delle condizioni in cui versi il canile stesso.
Pena, nel caso non lo faccia, la possibile imputazione penale per omissione di atti d’ufficio e maltrattamento. Detto questo, Chiliamacisegua, neo associazione di volontari animalisti, suportata da avvocati civilisti e penalisti, ha recentemente chiesto ai sindaci del Bel Paese l’applicazione di tale legge a cui nessun primo cittadino deve sfuggire. Leggi tutto “Sindaci d’Italia proprietari dei cani abbandonati nei loro Comuni”