I partigiani d’Italia è lo schedario delle commissioni per il riconoscimento degli uomini e delle donne della Resistenza.
Il portale è pubblicamente e stabilmente consultabile, previa registrazione gratuita, per accedere ai dati e alle riproduzioni digitali delle schede originali.
Sono pubblicate le schede delle Commissioni regionali Abruzzi (parzialmente), Campania, Emilia-Romagna, Estero, Lazio, Liguria, Lombardia (parzialmente), Marche, Piemonte, Toscana, Triveneto (parzialmente), Umbria.
Sono state pubblicate le schede della Commissione di secondo grado, della Commissione per la equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari e della Commissione Unica Nazionale.
Con d.l.l. 9 novembre 1944, n. 319 fu costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Commissione nazionale e un Ufficio per i patrioti dell’Italia occupata con il compito «di studiare, con criteri unitari, tutti i problemi relativi all’attività svolta dai patrioti nella lotta contro i tedeschi e contro il fascismo, e di promuovere i necessari provvedimenti» (art. 2). Essa era presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con la funzione di vicepresidente, da un Sottosegretario di Stato designato dal Ministro della guerra, dal Sottosegretario per la stampa e le informazioni e da quattro esperti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri medesimo.
Sotto il profilo operativo, l’Ufficio patrioti si proponeva di costituire cinque commissioni (o comitati) composte da un minimo di cinque membri tra militari e civili. Il Comitato di liberazione nazionale (Cln) avrebbe provveduto a nominare dieci dei membri di queste commissioni, che avrebbero accertato la qualifica di partigiano (patriota) di coloro che ne avessero fatto richiesta. Tra i suoi fini vi era anche quello di contrastare l’attività di enti privati, volta a rilasciare arbitrariamente le qualifiche di partigiano. Inoltre, l’Ufficio patrioti si proponeva di unificare tutte le iniziative private riguardo all’assistenza ai partigiani, incorporando enti e comitati già esistenti. Esso si sarebbe occupato anche della riesumazione delle salme dei partigiani caduti e rimasti insepolti in montagna o nei luoghi di combattimento e del loro seppellimento con i dovuti onori nei cimiteri più vicini, in attesa della loro definitiva tumulazione nei cimiteri dei paesi di origine.
Le Commissioni regionali avevano il compito di procedere in primo grado all’accertamento e al riconoscimento delle qualifiche spettanti ai partigiani.
Il decreto stabiliva i diversi gradi di riconoscimento assegnando:
• la qualifica di “partigiano combattente” a coloro che rispondevano ai requisiti elencati nell’articolo 7.
• la qualifica di “caduto per la lotta di liberazione” a coloro che rispondevano ai requisiti previsti dall’articolo 8.
• la qualifica di “mutilato o invalido” a coloro che rispondevano ai requisiti previsti dall’articolo 9.
• la qualifica di “patriota” a tutti coloro che, avendo i requisiti previsti all’articolo 7, avevano militato nelle formazioni partigiane o collaborato con esse per un periodo inferiore ai tre mesi (articolo 10).