Fermo amministrativo dei veicoli registrati

Sarà capitato a tutti di sentire parlare di “fermo amministrativo dell’autoveicolo” e di chiedersi di cosa di tratti e di quali possano essere le conseguenze sul veicolo interessato.

Il fermo amministrativo dei beni mobili registrati altro non è che uno dei procedimenti formali attraverso cui i Concessionari della Riscossione, vale a dire quelle Società alle quali viene affidata la riscossione dei tributi, delle sanzioni amministrative, etc, mediante un’apposita concessione, possono attivare procedure a garanzia del credito degli Enti impositori.

A questo punto occorre precisare che i beni mobili registrati sono quei beni disciplinati dall’art.815 del Codice Civile; si tratta di beni che, per la loro importanza economica, quanto a determinati aspetti della disciplina giuridica, della forma e degli oneri di pubblicità, sono equiparati dal legislatore ai beni immobili e, pertanto, sono iscritti in pubblici registri: sono beni mobili registrati i beni di locomozione e di trasporto come le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli.

Un bene gravato da fermo amministrativo non può circolare, non può essere venduto e non può essere radiato dal pubblico registro: pertanto, esso risulta essere, di fatto, inutilizzabile.

Infatti, qualora la Pubblica Autorità dovesse reperire in circolazione un mezzo gravato da fermo amministratore dovrebbe elevare una sanzione amministrativa all’utilizzatore (compresa tra € 714 e € 2.859), emettere disposizione di custodia forzata del bene ed avvisare l’Agente della Riscossione che ha materialmente iscritto il fermo di provvedere al pignoramento del bene.

Il procedimento di fermo amministrativo può essere attivato dall’agente incaricato della riscossione in caso di mancato pagamento di una cartella esattoriale entro 60 giorni dalla notifica della stessa.

Tale procedimento nella prassi si sostanzia nella verifica della titolarità del bene in capo al debitore e nella successiva notifica del c.d. “preavviso di fermo amministrativo”, un provvedimento amministrativo mediante il quale l’ente incaricato della riscossione comunica al debitore che, nel caso in cui non provvederà al pagamento del debito nel termine di 20 giorni, procederà all’iscrizione del fermo sul veicolo individuato.

La mancata comunicazione del preavviso di fermo è motivo di nullità del fermo stesso.

In tale atto dovranno essere riportati alcuni elementi, fra cui: la natura del debito, l’importo dovuto e l’anno di riferimento, il numero della cartella esattoriale e la prova della sua notifica, l’indicazione del responsabile amministrativo, dell’autorità amministrativa presso la quale ricorrere e dell’autorità giudiziaria competente.

In caso di mancato pagamento del debito nel termine indicato nel preavviso di fermo ovvero qualora non venga proposto ricorso avverso il suddetto provvedimento, l’ente potrà procedere con l’iscrizione del fermo sul veicolo nel pubblico registro pertinente (nel caso di un’automobile, ad esempio, il PRA).

Ovviamente anche avverso il provvedimento di fermo amministrativo, così come per il preavviso di fermo, è ammesso ricorso avverso la competente autorità giudiziaria: la giurisprudenza è oramai unanime nel ritenere che si applichino in materia le norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, pertanto, tutto dipenderà dalla natura del credito in virtù del quale viene iscritto il fermo.

A titolo del tutto esemplificativo e non esaustivo, nel caso in cui il debito origini dall’irrogazione di una sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada l’autorità giudiziaria competente sarà individuata nel Giudice di Pace, nel caso di debiti di natura tributaria, invece, nella Commissione Tributaria.

Nel caso di più ragioni eterogenee di credito dovranno essere adite le autorità giudiziarie competenti per ciascuna materia e per ciascun valore.

Quanto ai termini per proporre ricorso, anche essi variano in relazione alla natura del debito ed al tipo di vizio.

 

Avv. Raffaella D’Amico

Studio Legale Franzetta Dassano

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