Cambiano le regole in tema di recesso dai contratti di telefonia, internet e pay tv

Buone nuove per gli utenti di servizi di telefonia, televisivi e di comunicazione elettronica.

Con l’adozione delle nuove Linee Guida, pubblicate con la delibera n. 487/18, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha introdotto importanti novità in tema di recesso e/o passaggio dell’utenza ad altro operatore.

La prima novità riguarda la facoltà di recesso o di trasferimento delle utenze presso altro operatore, già riconosciuta dal c.d. Decreto Bersani (D.L. n. 7/2007): grazie alle nuove linee guida, l’utente non perde tale facoltà con il passare del tempo e potrà da oggi esercitarla in ogni momento, senza alcun limite temporale, fatto salvo l’obbligo di preavviso che non potrà però essere superiore a 30 giorni.

La seconda importante novità è rappresentata dall’applicazione dei principi di equità e di proporzionalità al regime delle spese che vengono addebitate agli utenti in caso di recesso e/o trasferimento ad altro operatore.

L’Autorità, infatti, pone un freno alla possibilità per gli operatori di innalzarle a dismisura, precisando che “le spese di recesso devono essere eque e proporzionate al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta” e anche nel caso in cui all’utente debbano essere addebitati gli sconti di cui ha beneficiato in sede di attivazione, questi dovranno essere commisurati al valore del contratto nonché essere equi e proporzionali alla durata residua dell’eventuale promozione.

Inoltre, le Linee Guida specificano che ogni operatore in fase di sottoscrizione del contratto, ha l’obbligo di rendere note verbalmente e attraverso idonea informativa – chiara e sintetica – da allegare al contratto, tutte le spese che l’utente dovrà sostenere in corrispondenza di ogni mese in cui il recesso potrebbe essere esercitato.

Infine, con riferimento al credito residuo presente sulla SIM in caso di trasferimento ad altro operatore, l’Autorità chiarisce che “a seguito dello scioglimento del rapporto contrattuale per qualsiasi causa il cliente ha diritto al riconoscimento dell’eventuale credito residuo”.

 

Dott.ssa Rossana Tirenna

Studio Legale Franzetta Dassano

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