La Professione Forense

La professione forense si trova da tempo in una situazione di difficoltà.

E’ un periodo in cui viene messa a dura prova la carriera forense.

Le aspettative iniziali dopo il conseguimento della laurea in giurisprudenza e la realtà successiva dell’esercizio della professione sono diverse.

L’avvocato dovrebbe essere una persona disponibile con la quale si può parlare, della quale ci si può fidare, prima di essere soltanto un tecnico del diritto.

La tutela del cliente è il traguardo di ogni incarico legale.

L’abilità in questo lavoro consiste nell’ascoltare, nel suggerire, nel consigliare, nel preparare la difesa.

L’avvocato deve amare il diritto, la propria professione, essere appassionato delle problematiche umane. Essere avvocati significa credere che la professione richiede sacrifici di ogni genere.

Il punto dolente è che la professione forense si è preoccupata di adeguarsi ai mutamenti sociali, culturali, e soprattutto economici che hanno influenzato la necessità di esistere nel tempo.

La professione si sta adeguando alle richieste del mercato legale oggi, poiché siamo in un mercato, anche se di servizi legali, siamo pur sempre dentro il circolo della domanda e dell’offerta. Pertanto chi ha successo oggi è chi meglio degli altri e prima degli altri riesce a proporre un’offerta anche in sproporzione con le modalità, i tempi e i costi.

Per la professione legale si suggerisce sempre un lavoro di team dove il singolo individuo venga valorizzato, una sorta di modello di studio legale in collaborazione. E’ necessario uno specialista che sappia gestire una specifica questione piuttosto che un avvocato generalista come un tempo.

Tutto ciò porta gli studi legali ad organizzarsi in una forma di associazione. L’avvocato, inoltre, oggi deve avere una mentalità manageriale, diventare manager di se stesso, della propria organizzazione e delle relazioni con i clienti. Alla fine uno studio legale è una azienda composta di varie figure, avvocati, manager per gestire i collaboratori, una figura che si occupa di gestire le riunioni, una figura responsabile delle Risorse Umane.

L’avvocato dovrà sviluppare doti imprenditoriali per sapere gestire le relazioni con i clienti, mantenere un network di contatti. La logica aziendale deve guidare uno studio legale per potere essere parte di un mercato e competere con le regole dettate dallo stesso. Inoltre deve essere mantenuta una qualità di servizi, la preparazione dei professionisti, la conservazione delle relazioni umane con il cliente.

I liberi professionisti in generale, e specialmente gli avvocati devono sapere gestire la professione con la diligenza richiesta, secondo le regole del codice deontologico e le norme di etica. L’etica professionale richiede un comportamento adeguato alle circostanze.

Gli avvocati che si comportano da piccoli commercianti, che vendono servizi online e offline a basso costo influenzano in modo negativo la professione forense. Se stiamo a vedere la fatica e gli anni di studio che impiega questa professione si capisce che non può essere trattata con modalità cosi “cheap”.

Inoltre non si deve dimenticare la passione che ognuno di noi mette nel suo lavoro non sempre retribuito come si deve. Tuttavia, come in ogni altra professione, le cose veramente importanti sono l’ integrità, la dignità, la lealtà e la correttezza, sapere fare il proprio dovere, sapere la valenza pubblica di quello che realmente si fa per aiutare le persone che si trovano nella necessità di richiedere un aiuto per ottenere quello che gli spetta di diritto.

Deve essere cambiata, modificata, mutata l’idea che la figura dell’avvocato non ha mai riscosso grande simpatia tra le persone, come diceva Marziale in uno dei suoi epigrami ammonia “petit patronus, saluas, censeo sexte creditori” meglio pagare il creditore che  dare il proprio denaro all’avvocato. Per questa professione serve una lunga esperienza, una conoscienza da professionista e una riflessione prima di dare un parere, serve assumere una grande responsibilità nei confronti del cliente. La collaborazione efficace tra gli attori legali è molto importante .

Avete presente i chicchi della melagrana, rossi e perfetti, coperti dalla buccia forte e resistente, cosi deve essere intesa una associazione di professionisti. Tutti siamo parte di uno team, siamo artisti di questa antica professione, artisti per risolvere le problematiche, per trovare una soluzione, per soddisfare ogni richiesta , per essere sempre laddove c’è necessità, sempre in prima linea, sempre in dibattimento, in rispetto della magia del contraddittorio, come avversari e nello stesso tempo colleghi che difendono il diritto.

La professione forense significa serietà, dedizione, passione, giustizia, rispetto dei diritti altrui, protezione dei diritti, umanità , tutti valori che non possano mai essere equiparati alla verità materiale che viviamo . La materia prima di questa professione è l’aiuto che diamo ai meno fortunati di noi, una missione piuttosto che una professione.

Dott.ssa Elena Hoxha

Studio Legale Franzetta Dassano

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Se mamma e papà si fossero impegnati a farmi nascere più alta…!!!

Quante volte avremmo voluto misurare anche solo qualche centimetro in più…si donne…in particolare scrivo proprio a voi…magari per sentirci più attraenti senza sopportare il dolore di vertiginosi tacchi.

Purtroppo, ad una di noi, il desiderio di essere più alta di 160 cm. non è stato animato da una così futile ragione bensì dall’esigenza di ottenere un posto di lavoro che le permettesse di sostentarsi.

Questo è il caso di una donna candidata alla procedura di assunzione di personale con qualifica di Capo Servizio Treno a seguito di un bando emesso dall’azienda Trenitalia, tuttavia esclusa per deficit staturale.

Giunti in Cassazione, il giudice di legittimità non ha potuto far altro che confermare quanto già deciso in grado d’appello.

Infatti la Suprema Corte ha disposto che il limite staturale di 160 cm., indicato quale requisito indispensabile nella suddetta procedura di assunzione del personale, costituisca una discriminazione indiretta, in quanto “non oggettivamente giustificato né comprovato nella sua pertinenza e proporzionalità alle mansioni” di Capo Servizio Treno.

Pertanto, la summenzionata discriminazione indiretta è semplicemente fondata sul sesso e, purtroppo, noi donne siamo consapevoli che gli uomini molto spesso superano con “facilità innata” quel limite di altezza che molte di noi a stento riescono a raggiungere a piedi nudi.

Infatti la Corte, a sostegno di quanto suesposto, ha inoltre evidenziato che
allorquando una norma secondaria preveda una statura minima identica per uomini e donne in quanto presupponga la non sussistenza della diversità di statura riscontrabile, ictu oculi, tra i due sessi comportando, per l’effetto, una discriminazione indiretta a sfavore di queste ultime; il giudice ordinario incidentalmente ne apprezza la legittimità ai fini della disapplicazione valutando la funzionalità del requisito richiesto rispetto alle mansioni da doversi svolgere.

Tanto più che, nel caso di specie, l’azienda non ha assolto il proprio onere probatorio dimostrando la rigorosa rispondenza del limite staturale alla funzionalità ed alla sicurezza del servizio da svolgere avallando la necessità di una congrua giustificazione della statura minima in riferimento alle mansioni comportate dalla succitata qualifica.

Quindi donne, è ad oggi chiaro anche grazie all’intervento della nostra Suprema Corte come non sia necessario misurare 160 cm. (al pari dei nostri uomini) per poter assolvere al meglio le mansioni di Capo Servizio Treno.

Cosa servirebbero tanti centimetri in più per perlustrare il treno prima della partenza, disporre la chiusura delle porte e segnalare il via libera al macchinista del treno, controllare il possesso e la regolarità dei biglietti da parte dei passeggeri, timbrare i biglietti, fornire informazioni sugli orari ai passeggeri, disporre l’accensione e regolare le luci, il riscaldamento e l’aria condizionata, compilare rapporti sull’andamento del viaggio e sull’affollamento del treno, intervenire nel caso di comportamenti inopportuni da parte dei viaggiatori e segnalarli alla polizia ferroviaria nei casi più gravi…tutto fattibile anche con un’altezza di 158 cm..

Dott.ssa Silvia Giovanna Martini

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AVVOCATO E OPERATORE LEGALE NEI PROCESSI PER I RICHIEDENTI ASILO

Le associazioni e le società sono ammesse a presentare proposte progettuali per quel che riguarda la questione dell’ accoglienza dei profughi. Gli enti locali proponenti si impegnano ad attivare servizi finalizzati all’accoglienza per raggiungere i seguenti obiettivi ai sensi dell’art 3 D.M 27/04/2015.

Per prima cosa devono fare collocamento in un luogo sicuro delle persone, devono avere supporto di mediatori linguistico – culturali, devono dare assistenza socio-psicologica e devono dare un orientamento legale. Infatti il manuale SPRAR stabilisce che gli enti locali (associazioni o società) che si occupano dei servizi di accoglienza devono avere a disposizione un operatore legale che sia un professionista del diritto che seguirà le procedure dinanzi alla Commissione di valutazione delle domande dei richiedenti asilo.

In tale fase non è necessario essere assistiti da un avvocato.

L’art 30 del D.M 10/08/2016 stabilisce che i servizi di accoglienza dello SPRAR hanno come obiettivo principale la conquista dell’autonomia individuale dei richiedenti protezione internazionale.

In effetti l’accoglienza integrata è costituita dai servizi garantiti obbligatori come l’orientamento e l’accompagnamento legale. L’operatore legale che può essere un avvocato o un professionista di diritto deve garantire l’orientamento e l’informazione legale sulla normativa italiana e europea in materia d’asilo.

Quello che sembra essere il punto più importante è garantire anche l’informazione sui programmi di rimpatrio assistito o volontario in caso di esito negativo della procedura legale per ottenere lo status di rifugiato. In tale caso è ritenuto possibile l’eventuale presentazione del ricorso avverso la decisione della commissione.

Se si fa riferimento alla Convenzione di Ginevra del 28/07/1951 ratificata da Italia con legge 24/07/1994 n.722 lo status di rifugiato deve essere riconosciuto qualora lo straniero abbia subito la violazione dei diritti umani fondamentali o abbia il fondato timore di essere personalmente perseguitato nel paese di origine.

In tale ottica chi intende chiedere il riconoscimento del predetto status deve provare il pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio non essendo sufficienti le dichiarazioni dell’interessato.

In virtù di tale presupposto si deve ritenere che la figura legale che deve affiancare il richiedente nel suo percorso debba necessariamente essere quella di un avvocato preferibilmente con esperienza già maturata in diritto dell’ immigrazione e non un semplice operatore legale.

Il diritto di asilo deve intendersi non tanto come un diritto alla permanenza e alla protezione nel territorio dello Stato quanto piuttosto come diritto dello straniero di accedere allo status di rifugiato politico. Il ricorso dello straniero avverso il provvedimento di diniego all’ asilo politico emesso dalla Commissione necessita della presenza di un avvocato.

Inoltre le controversie che riguardano il diritto di asilo rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di diritti soggettivi. In tale evenienza il richiedente asilo non può stare in giudizio senza essere rappresentato da un Avvocato.

La disciplina sullo status di rifugiato, invece, espressamente prevede la giurisdizione del giudice amministrativo. Per le questioni presentate alla Commissione Amministrativa è sufficiente la figura dell’operatore legale cosi previsto dallo SPRAR.

Dott.ssa Elena Hoxha

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“La botte piena e la moglie ubriaca”

Da qualche tempo anche nel Nord Italia si assiste al proliferare di Terrazze a livello, i cosiddetti Attici, nelle costruzioni signorili. Gli attici sono tipici dell’Italia centro meridionale dove, per la mitezza del clima, corrono meno rischi di danneggiarsi.

E’ tanto bello crogiolarsi al sole mentre si sorseggia una bibita sul terrazzo della propria abitazione all’ultimo piano di un condominio e contemporaneamente godere della vista di un bel panorama quale quello che si può ammirare a Torino dalla terrazza di un amico di chi scrive e da dove sembra di toccare la Mole, i Cappuccini e la Basilica di Superga.

Bello, si. Ma stiamo attenti che ogni medaglia ha due facce, la prima ed il suo verso. La bellezza del panorama, il piacere di prendere il sole sulla terrazza della propria abitazione hanno come contropartita l’obbligo di mantenerla in efficienza quando la terrazza stessa rappresenta la copertura degli alloggi ad essa sottostanti.

Ci troviamo al cospetto di due previsioni di legge in materia di Condominio e precisamente all’art. 1122 ed all’art. 1126 c.c.

L’art. 1122 c.c. prende in esame la situazione che si viene a creare quando delle parti che sono destinate all’uso comune dei condomini siano state attribuite in proprietà o in uso ad uno di essi. Ad esempio, appunto, la terrazza a livello prospiciente l’alloggio dell’ultimo piano cui serve e che è attribuito, di norma, in proprietà.

Ora, secondo quanto stabilisce quella norma, il proprietario o, comunque, chi utilizza in modo esclusivo tale terrazza non vi può fare costruzioni o lavori in genere che rechino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o, anche solo, al decoro architettonico dell’edificio.

Questa norma limita fortemente quella che è l’essenza del diritto di proprietà e cioè l’assolutezza dello stesso, normalmente si dice “è casa mia e faccio quello che mi pare”; ma quando casa nostra è anche una parte importante della casa degli altri condomini, come nel caso che stiamo esaminando, il tetto, allora non si può fare più ciò che si vuole, ma bisogna evitare che ciò che si fa rechi danno agli altri.

Parimenti, l’art. 1126 c.c., sempre nell’ottica che la terrazza a livello, pur essendo di proprietà o di uso esclusivo di un solo condomino, serve da copertura agli alloggi sottostanti stabilisce che le spese per la riparazione o ricostruzione delle stesse vanno suddivise per un terzo a carico del proprietario dell’alloggio cui ineriscono e per i restanti due terzi a carico di tutto l’edificio o della parte di esso cui la terrazza a livello serve.

Proprio relativamente alle spese per la riparazione della terrazza a livello la Corte di Cassazione, con una sua recentissima ordinanza (gennaio 2019), nell’affermare il principio che il proprietario della terrazza è tenuto alla manutenzione della stessa e che le spese vanno suddivise tra egli ed i condomini cui la terrazza serve, ha anche esonerato il proprietario da tale responsabilità nel caso in cui i lavori di riparazione vengano osteggiati dagli altri condomini.

Nel caso di cui si è occupata la Cassazione, il proprietario dell’alloggio cui ineriva la terrazza a livello aveva posto in essere un’attività rivolta al restauro della stessa al fine di impedire infiltrazioni di umidità nell’alloggio sottostante, tuttavia proprio il proprietario dell’alloggio coperto dalla terrazza aveva fatto in modo che tali lavori non proseguissero giungendo a sollecitare dal Comune dei provvedimenti che impedissero l’effettuazione delle opere necessarie alla manutenzione della terrazza stessa.

La Suprema corte ha dato ragione al proprietario della terrazza che si era adoperato per evitare i danni che poi si erano verificati in quanto tale sua diligente attività era stata fermata proprio da chi, poi, ha subito i danni che avevano portato alla vertenza.

La Cassazione ha, infatti, stabilito che tutti i condomini sono tenuti ad effettuare le opere di manutenzione della terrazza a livello secondo quanto stabilito dall’art, 1126 c.c. il proprietario può esimersi dalla responsabilità solo qualora ricorra un caso fortuito, la forza maggiore o la colpa di un terzo che, nel caso che ci occupa è consistita nell’opposizione colpevole del condomino alla diligente attività del proprietario della terrazza.

Avv. Maria Franzetta

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“Da oggi lei è trasferito, questo è un ordine…non le devo alcuna spiegazione!”.

Forse per alcuni di noi la carriera militare è un lontano miraggio ovvero una meta mai predeterminata, tuttavia da ora i nostri valorosi militari saranno trasferiti tout cuort senza ottenere alcuna spiegazione.

Questo è quanto stabilito da una recente pronuncia del Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio, la quale definisce i trasferimenti di autorità dei militari come ordini che, per l’effetto, non richiedono specifica motivazione o la partecipazione dell’interessato.

Tale disposizione trae origine dalla proposizione del ricorso amministrativo ad istanza di un   militare trasferito per ragioni di incompatibilità ambientale in quanto coinvolto in un procedimento penale per gravi reati.

Segnatamente i provvedimenti di trasferimento dei militari emessi per ragioni di incompatibilità ambientale, come nel caso di specie ma lo stesso vale per i più generali provvedimenti con la quale l’Amministrazione dispone il trasferimento degli stessi, prevedono un’attenuazione delle garanzie procedimentali per il sottoposto.

Pertanto, vengono eluse le garanzie di partecipazione preventiva proprie di qualsivoglia procedimento in ossequio al principio del contraddittorio il quale, “volgarmente” per chi non è operatore del diritto, permette di esprimere le proprie ragioni e difendersi come, d’altronde, prevede anche la nostra Carta Costituzionale.

Tanto più che, i nostri valorosi combattenti non godono della possibilità di venire a conoscenza della motivazione che ha condotto al proprio trasferimento.

Con l’ardire di spingersi oltre, è forse questa la nota dolente della summenzionata pronuncia del Collegio amministrativo.

Tuttavia il suddetto provvedimento di trasferimento non rappresenta, ictu oculi, una misura di carattere sanzionatorio ovvero punitivo in quanto mira semplicemente ad assicurare che la Pubblica Amministrazione possa godere della fiducia dei destinatari della sua azione nonchè possa continuare ad assolvere ai propri compiti in maniera proficua.

Infatti la ragione della sopraccitata disposizione o, per meglio intendersi, del suddetto ordine si  rinviene nella tutela dell’interesse pubblico senza la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti sulla sussistenza della responsabilità del sottoposto.

Pertanto, l’adozione del provvedimento di trasferimento risulta avulsa in toto dalle indagini sull’origine della situazione venutasi a creare a discapito del militare.

Anzi tale ordine viene emesso, altresì, nei casi di semplice messa in pericolo del bene giuridico che il medesimo  tutela.

Nel caso che ci occupa, tale bene è rappresentato dal corretto funzionamento dell’ufficio nonché dal relativo prestigio e non dalla permanenza del militare presso una determinata sede di servizio, la quale ultima costituisce una semplice modalità di svolgimento del medesimo.

Ebbene si, cari e valorosi militari, prestate il vostro zelante servizio ma tenete sempre pronta la valigia nell’armadio… non avrete tempo di chiedere alcuna spiegazione che dovrete già partire per altra destinazione.

Dott.ssa Silvia Giovanna Martini

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Diventare cittadini Italiani

La legge italiana prevede il termine di 10 anni di residenza come requisito per l’acquisto della cittadinanza. A mente dell’art 17/ter della legge n.91 del 5/02/1992, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è esercitato dagli interessati mediante la presentazione di una istanza all’autorità comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell’istante. L’istanza deve essere trasmessa al Ministero dell’Interno entro 30 giorni dalla data della presentazione. Prima del decreto legge Salvini i tempi di conclusione delle pratiche per la cittadinanza erano di 24 mesi, ai sensi dell’art 9 della legge 91/1992.

La recente riforma prolunga da 24 mesi a 48 mesi il termine per la conclusione dei procedimenti. Il termine cosi prolungato ha la stessa valenza sia per i procedimenti di concessione della cittadinanza per residenza sia per quelli di cittadinanza per matrimonio. In precedenza la cittadinanza per matrimonio contratto con cittadino italiano non potevano essere rifiutate trascorsi 2 anni della presentazione della domanda. Con la recente riforma le stesse potranno sempre essere rigettate anche con il decorso del termine massimo di 4 anni.

L’allungamento a 4 anni del termine per la Pubblica Amministrazione di definire il procedimento di cittadinanza è ritenuto da alcuni eccessivo. Anche se in conseguenza del continuo aumento delle istanze di riconoscimento e concessione della cittadinanza i tempi di attesa oltrepasseranno la soglia prefissata di 4 anni. Da questo si deve comunque tenere conto che la fase dell’istruttoria richiede la massima attenzione in quanto si riscontrano fenomeni di contraffazione dei documenti provenienti dai paesi di origine dei richiedenti. Si è vista cosi la necessità di allungare i tempi della cittadinanza de iure e de facto fino a 14 anni. A tale proposito per diventare cittadino italiano e allo stesso tempo europeo sarà una procedura sia più lunga che costosa anche per gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno a lunga durata.

Per quel che riguarda i figli nati in Italia da genitori non cittadini la legge esclude l’acquisizione della cittadinanza subito dopo la nascita. Tuttavia è concesso a questi ultimi di presentare richiesta di cittadinanza dopo il raggiungimento della maggiore età.

La legge, inoltre, stabilisce che il requisito della residenza è necessario per acquistare la cittadinanza. Il domiciliato non può avere la stessa valenza anche quando si tratta di studenti universitari in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio per i quali può essere facilmente provata la presenza nel territorio per il periodo di 10 anni richiesta dalla legge.

Le altre ragioni per le quali si è arrivato alla nuova riforma sono principalmente legate ai fenomeni di terrorismo, in modo da evitare l’acquisizione della cittadinanza italiana ed europea ai potenziali terroristi oppure ai ricercati della giustizia.

Dott.ssa Elena Hoxha

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Piccioni: Colombe della pace o untori?

L’immaginario collettivo identifica i piccioni con la “colomba della pace” oppure con i “due cuori ed una capanna”, tuttavia il proliferare di questi volatili nelle nostre città porta notevoli problemi oltre che all’arredo urbano ed ai monumenti, anche e soprattutto alla salute delle persone, infatti si stimano in oltre 60 le malattie trasmissibili all’uomo da parte dei piccioni.

A tale proposito è di questi giorni la notizia che il Tribunale di La Spezia ha condannato una sessantenne, abituata a dare da mangiare ai piccioni che per tale motivo affollavano il suo balcone e quelli dei vicini, ad un anno e due mesi di reclusione, con la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento del risarcimento alla parte civile, quantificato dal giudice in 5 mila euro. La parte civile era rappresentata da una signora, vicina di casa, che aveva contratto una malattia portata da un parassita dei piccioni. La stessa sessantenne era già stata sanzionata in precedenza per aver fatto in modo che nel cortile del condominio in cui abita (e da cui per altro dovrà allontanarsi entro 60 giorni) stazionassero numerosi volatili molti dei quali vistosamente insani ed ammalati.

Per evitare il proliferare dei piccioni molti Comuni italiani hanno emanato diverse ordinanze che oltre a vietare di “pasturare” i volatili impongono ai condomini di porre in essere tutti quegli accorgimenti volti a tenerli lontani dagli abitanti quali l’apposizione di strisce d’aghi o di cavi elettrici a basso voltaggio oppure dissuasori ad ultrasuoni, mentre le amministrazioni comunali provvedono alla somministrazione agli stessi di antifecondativi. Un Comune aveva avviato una campagna di abbattimento dei dannosi volatili, campagna subito annullata per le ovvie rimostranze degli animalisti.

Ora, viene da chiederci come possa difendersi da eventuali malattie un condomino che, anche in assenza di chi dia mangiare ai piccioni, si senta minacciato nella propria salute dal gran numero di volatili che annidano nel proprio condominio. Egli potrà chiedere all’Amministratore di mettere lo specifico punto all’ordine del giorno dell’assemblea che dovrà deliberare con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 500 millesimi e ciò in quanto si tratta di un intervento volto a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici (art. 1136, 2° c., c.c. in relazione all’art. 1120, 2° c. n. 2, c.c.).

In conclusione: se non si vuole “finire dentro” per far vivere e proliferare i piccioni “fuori”, evitiamo di renderci complici di una proliferazione indiscriminata di quei volatili che potrebbe essere nociva alla salute di tutti.

Avv. Maria Franzetta

Studio Legale Franzetta Dassano

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NEVE E GHIACCIO SUI MARCIAPIEDI?

E’ inverno: tempo di neve! A chi non è capitato di dover affrontare la neve in città nei propri spostamenti da casa al lavoro? E specie quando si ha fretta gli scivoloni sono in agguato e non è raro vedere qualche persona, specie se “diversamente giovane”, venire portata con l’autoambulanza in ospedale per la riduzione di eventuali fratture o, comunque, essere curata per i traumi seguenti all’impatto con la “bianca coltre”.in questi casi i malcapitati possono richiedere il risarcimento dei danni subiti? E a chi?

Normalmente chi ha l’obbligo della manutenzione delle strade, dei marciapiedi e, in ogni caso, dei luoghi comuni deve adoperarsi affinchè siano puliti e sgomberi da qualsiasi elemento che possa procurare danno agli utenti del luogo stesso. Il codice civile, infatti, dichiara la responsabilità di chi ha in custodia dei beni per il danno cagionato dagli stessi salvo che provi il caso fortuito.

E’ di pochi giorni fa una decisione della Corte di Cassazione che era stata chiamata a decidere sulla responsabilità o meno del condominio in ordine alla caduta di un anziano che percorreva una stradina interna al condominio stesso che era coperta di neve e di fogliame che la rendevano viscida. La Suprema Corte, preso atto delle risultanze istruttorie dei primi due gradi di giudizio, ha ritenuto non applicabile al caso di specie la norma sopra richiamata avendo ritenuto che la caduta della persona anziana si era verificata per il comportamento incauto della stessa che si era avventurata su una strada leggermente in salita coperta di neve (l’istruttoria aveva escluso la presenza di fogliame non rimosso); in questo comportamento la Corte ravvisava quel caso fortuito che è sufficiente ad escludere il nesso causale tra l’incidente occorso e la responsabilità del condominio per la sua causazione.

Morale: in questi giorni di freddo intenso che favorisce la presenza di ghiaccio sulle strade tanto pubbliche che private, stiamo attenti perché potremmo trovarci a subire un danno e a non poterne chiedere il risarcimento.

Avv. Maria Franzetta

Studio Legale Franzetta Dassano

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Cambiano le regole in tema di recesso dai contratti di telefonia, internet e pay tv

Buone nuove per gli utenti di servizi di telefonia, televisivi e di comunicazione elettronica.

Con l’adozione delle nuove Linee Guida, pubblicate con la delibera n. 487/18, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha introdotto importanti novità in tema di recesso e/o passaggio dell’utenza ad altro operatore.

La prima novità riguarda la facoltà di recesso o di trasferimento delle utenze presso altro operatore, già riconosciuta dal c.d. Decreto Bersani (D.L. n. 7/2007): grazie alle nuove linee guida, l’utente non perde tale facoltà con il passare del tempo e potrà da oggi esercitarla in ogni momento, senza alcun limite temporale, fatto salvo l’obbligo di preavviso che non potrà però essere superiore a 30 giorni.

La seconda importante novità è rappresentata dall’applicazione dei principi di equità e di proporzionalità al regime delle spese che vengono addebitate agli utenti in caso di recesso e/o trasferimento ad altro operatore.

L’Autorità, infatti, pone un freno alla possibilità per gli operatori di innalzarle a dismisura, precisando che “le spese di recesso devono essere eque e proporzionate al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta” e anche nel caso in cui all’utente debbano essere addebitati gli sconti di cui ha beneficiato in sede di attivazione, questi dovranno essere commisurati al valore del contratto nonché essere equi e proporzionali alla durata residua dell’eventuale promozione.

Inoltre, le Linee Guida specificano che ogni operatore in fase di sottoscrizione del contratto, ha l’obbligo di rendere note verbalmente e attraverso idonea informativa – chiara e sintetica – da allegare al contratto, tutte le spese che l’utente dovrà sostenere in corrispondenza di ogni mese in cui il recesso potrebbe essere esercitato.

Infine, con riferimento al credito residuo presente sulla SIM in caso di trasferimento ad altro operatore, l’Autorità chiarisce che “a seguito dello scioglimento del rapporto contrattuale per qualsiasi causa il cliente ha diritto al riconoscimento dell’eventuale credito residuo”.

 

Dott.ssa Rossana Tirenna

Studio Legale Franzetta Dassano

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L’assistente sociale nello studio legale: perchè?

Attualmente, alcuni Studi Legali offrono svariati servizi non solo a carattere Legale bensì funzionali e strumentali a quella che è la professione Forense specifica. Il motivo di questa scelta è per essere sempre più vicini alla clientela ed offrire tutto ciò di cui questa abbia necessità.

Oggigiorno non è raro che alcuni Studi Legali collaborino con Psicologi, e questo è comprensibile, ma è quantomai sporadico che la collaborazione avvenga con un’ Assistente Sociale e quindi forse la domanda potrebbe nascere spontanea “Perché l’assistente sociale in uno studio legale?” Non nasce altrettanto spontanea la risposta, anche perché siamo abituati a riconoscere gli Assistenti Sociali all’interno della Pubblica Amministrazione come longa manus di questa. Tuttavia sfaterei questa idea per spiegare la molteplicità di sfaccettature e la duttilità della mia professione e quindi anche la grande opportunità in uno Studio Legale, esponendo in questo articolo i motivi e l’utilità della mia professione in ambito Legale e Giuridico, partendo dal presupposto che ritengo la collaborazione tra legali ed assistenti sociali una risorsa preziosa che permette di valutare i procedimenti giudiziari come un’occasione di crescita e confronto per le famiglie, diminuendo se non addirittura eliminando guerriglie tra partners, genitori e servizi sociali pubblici.

Oltre alla collaborazione per l’attivazione della pratica collaborativa nelle situazioni di separazione coniugale o definizione di accordi per l’affidamento dei figli di coppie di fatto (Consulenze tecniche di parte), l’Assistente Sociale nello Studio Legale si occupa di varie attività, che qui di seguito illustro:

  • consulenze sociali inerenti la tutela dei soggetti fragili (amministrazione di sostegno, tutela e curatela), nonché fornendo l’opportunità di ricoprire il ruolo di Amministratori di Sostegno, Tutori, Curatori;
  • consulenze familiari nelle situazioni di forte conflittualità tra i coniugi che non rende possibile la pratica collaborativa. E’ possibile attivare questa pratica solo con il consenso di entrambi i coniugi e degli avvocati di entrambi. Questa modalità, attivata tempestivamente può evitare il coinvolgimento da parte dell’Autorità Giudiziaria dei servizi sociali perchè in genere permette di lavorare attivamente sul conflitto attraverso decisioni concrete quotidiane e un monitoraggio della situazione costante;
  • accompagnamento socio-clinico di soggetti in carico ai servizi sociali che faticano a stabilire un rapporto collaborativo con questi ultimi, o che possono aver perso la fiducia nei professionisti dell’Ente pubblico per svariate motivazioni tra cui lentezza delle risposte dalla Pubblica Amministrazione oppure e anche per la loro percezione, di una situazione che non potrà mai cambiare. In questi casi le attività che normalmente svolgiamo quali Assistenti Sociali sono di vario tipo:
    • colloqui con questi per chiarire la loro posizione rispetto ai servizi sociali;
    • riunioni di confronto con i servizi sociali;
    • analisi delle possibilità di miglioramento nella relazione servizi sociali-singolo soggetto e definizione di strategie di soluzione;
    • possibile monitoraggio periodico della situazione di questi soggetti sia con questi ultimi sia con i servizi sociali;
    • redazione di relazioni per il Tribunale;
  • consulenza sociale per coloro con situazioni familiari complesse e che, non solo hanno necessità di consigli Legali su come procedere dal punto giuridico e non, ma hanno anche necessità dal punto di vista relazionale ed educativo (es. ‘come comunico al mio bambino che voglio separarmi?’, ‘cosa posso fare con mia figlia che ho scoperto che frequenta online uomini adulti?’, ‘mio marito mi picchia ma se denuncio ho paura di perdere i miei bambini’, ‘mio figlio è stato denunciato e non so cosa succederà’). La conoscenza dei servizi sociali e delle forze dell’ordine di molti territori permette alla mia categoria professionale un accesso privilegiato ai professionisti incaricati dagli Enti sia per avere informazioni circa le risorse attivabili sui diversi territori sia per le procedure specifiche da seguire per effettuare richieste di attivazione dei servizi;
  • accompagnamento socio clinico per genitori stranieri che non parlano italiano e che non trovano supporto da parte dei servizi sociali competenti per svariati motivi tra cui problematiche tanto linguistiche che culturali ovvero per mancanza di fiducia con l’Ente laddove i rapporti con questo si siano già logorati.
  • valutazioni socio-cliniche quale Perito di Parte in procedimenti Giudiziari o qualora ve ne sia la necessità.
  • redazioni relazioni per il Tribunale in tutti i casi sopra descritti in cui vi sia la necessità.

Quindi si capisce bene che l’Assistente Sociale, quale Libero Professionista, opera materialmente in vari ambiti e fornisce un’utile, se non addirittura indispensabile, apporto ad uno Studio Legale; il tutto a vantaggio di colui che viene ad averne necessità. Pertanto ora, quando sentirete dire o scoprirete che tra i componenti di uno Studio Legale vi sono anche gli assistenti sociali non vi chiederete più il “Perché?” bensì potrete esclamare “Finalmente!”.

Dott.ssa Chiara Moliterni

Studio Legale Franzetta Dassano

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